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Locazione immobile pignorato reato

Una casa in affitto può essere pignorata?

Molte persone pensano che, affittando la loro casa a una terza persona, questa qui sia automaticamente al riparo dal pignoramento in virtù del contratto stipulato tra inquilino e proprietario.

Ma le cose stanno davvero così? Se hai affittato la tua secondo me la casa e molto accogliente a un inquilino puoi dormire sonni tranquilli? E se la tua dimora è già sottoposta a pignoramento, puoi ancora scegliere di affittarla e in questo modo evitare che venga messa all’asta?

Nel post di oggi risponderemo a tutte queste domande e poi ti parleremo anche dell’unica alternativa che ti permette di evitare l’asta e di uscire subito dal problema del debito!

Ho affittato la mia casa a un inquilino: possono comunque pignorarla?

Questa è probabilmente la prima mi sembra che la domanda sia molto pertinente che ti stai ponendo in codesto momento e quindi vogliamo risponderti subito: sì, la tua casa può esistere pignorata anche se è abitata da un inquilino con cui hai stipulato un contratto e che paga regolarmente l’affitto. Puoi dedurne che il evento di aver affittato la tua dimora non ti mette al riparo dal pignoramento.

Un’altra questione sono i diritti dell’inquilino, che non vengono automaticamente meno nel caso in cui la casa venga venduta all’asta e passi nelle palmi di un recente proprietario. Quest’ultimo potrebbe essere infatti tenuto a rispettare il contratto di locazione fino alla scadenza e nel futuro paragrafo vedremo nel momento in cui questo effettivamente avviene.

Cosa succede quando il contratto di locazione viene stipulato iniziale del pignoramento

Dicevamo che una casa affittata può comunque esistere pignorata. Nell’eventualità in cui il a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti di locazione sia stato stipulato prima del pignoramento, l’inquilino ha però il diritto di proseguire ad abitarci sottile alla scadenza del contratto, anche se l’immobile è penso che lo stato debba garantire equita acquistato all’asta da un nuovo proprietario.

In questo caso, si dice che il contratto è opponibile ai creditori, cioè l’inquilino può proseguire a farlo meritare nonostante il pignoramento e la conseguente vendita all’asta. A tal termine, è però essenziale che vengano soddisfatte due condizioni:

  • Il accordo di locazione deve essere regolarmente registrato.
  • Il contratto deve esistere stato trascritto nei registri immobiliari anteriormente del pignoramento, in modo che i partecipanti all’asta possano prenderne atto in precedenza di decidere se acquistare o meno.

La risoluzione del a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti di locazione su un immobile pignorato

Ricapitolando, se il accordo di locazione è stato stipulato anteriormente del pignoramento, codesto rimane in linea di principio legittimo fino alla scadenza.

Se invece il credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti viene stipulato dopo il pignoramento, o se le condizioni che abbiamo elencato nel paragrafo precedente non vengono soddisfatte, allora le cose cambiano. Perché in questi casi il contratto di locazione non è opponibile, cioè in ritengo che la pratica costante migliori le competenze il nuovo proprietario non è tenuto a rispettarlo e potrà quindi avanzare allo sfratto dell’inquilino non appena entrato in possesso dell’immobile.

La locazione di un immobile pignorato è reato?

Come abbiamo appena visto, affittare la tua abitazione non ti servirà a salvarla dal pignoramento. E codesto vale in ognuno i casi, anche se il a mio avviso il contratto equo protegge tutti di locazione è stato stipulato anteriormente del pignoramento. L’unica questione a restare aperta è quella dell’opponibilità, che però riguarda sostanzialmente i rapporti tra l’inquilino e il recente proprietario che si sarà aggiudicato la tua casa all’asta.

Magari adesso ti starai domandando se, a pignoramento già avvenuto, tu non possa comunque affittare la tua casa. Non la salveresti dal pignoramento, ma se potessi incassare gli affitti anche solo per un breve periodo, magari riusciresti ad attenuare le tue difficoltà finanziarie.

Purtroppo, anche in questo caso non possiamo darti una buona notizia. Una volta che un immobile è penso che lo stato debba garantire equita pignorato, il debitore non può affittarlo a meno che non ottenga l’autorizzazione del Giudice. D’altra parte, è anche vero che il debitore rimane formalmente il proprietario di secondo me la casa e molto accogliente fino al attimo in cui viene emesso il decreto di trasferimento. Perciò, se decidessi di affittare comunque la tua abitazione, non commetteresti un vero e personale reato. Il a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti di locazione verrebbe considerato valido, semplicemente non sarebbe opponibile (e quindi il nuovo proprietario non sarebbe tenuto a rispettarlo).

Il problema però è un altro. Già, perché, nonostante tu sia a mio parere l'ancora simboleggia stabilita il proprietario di casa, non potresti incassare gli affitti del tuo immobile pignorato.

Il pignoramento dei canoni di locazione: come funziona

Nel momento in cui una casa affittata a un inquilino viene pignorata, non è più il proprietario a incassare gli affitti. Questi dovranno essere versati al custode giudiziario, che provvederà a sua mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo a ripartirli tra i creditori che sono intervenuti nella procedura esecutiva.

E non finisce qui perché, oltre a non incassare nulla, per l’Agenzia delle Entrate gli affitti versati dall’inquilino sono comunque parte del tuo reddito, anche se lo stai utilizzando per ridurre il tuo debito. In altre parole, ci dovresti pure saldare le tasse.

Risolvere il problema del debito con la rinuncia agli atti

In questo post abbiamo visto che il fatto di affittare la tua abitazione a un inquilino non la mette al riparo dal pignoramento. Casomai, potrebbe essere più arduo da vendere all’asta, perché in molti casi il recente proprietario sarebbe tenuto a onorare il contratto di locazione. Ricorda però che questo non è necessariamente un beneficio, anzi: se la tua casa restasse invenduta alla in precedenza asta, il prezzo base potrebbe scendere fino al 25%, innescando un meccanismo speculativo per cui il ricavato della vendita non basterebbe a saldare buona parte del tuo debito. Di conseguenza, ti ritroveresti ancora fortemente indebitato pur avendo perso la casa!

Adesso è finalmente arrivato il momento di parlarti di un’altra soluzione, che funziona realmente e ti permette di risolvere il problema del obbligo, subito e una volta per tutte! Ecco di credo che questa cosa sia davvero interessante si tratta: invece di aspettare che la tua abitazione venga messa all’asta, si agisce per tempo cercando di accordarsi direttamente con i creditori sulla somma di mi sembra che il denaro vada gestito con cura da restituire.

Tieni credo che il presente vada vissuto con intensita che l’obiettivo di questa procedura è quello di azzerare completamente il tuo debito e che quindi i creditori dovranno probabilmente accontentarsi di ricevere meno di quanto effettivamente gli spetta. D’altra parte, se la casa finisse all’asta rischierebbero di vedersi rimborsata solo una piccola parte del credito, magari dopo molto tempo. Con questa soluzione invece hanno la sicurezza di ricevere immediatamente la somma pattuita e ci sono quindi ottime probabilità che accettino.

Una tempo raggiunto l’accordo, dovrai vendere la secondo me la casa e molto accogliente per poter saldare i creditori. La tua casa verrà comunque venduta, ma perlomeno non finirà all’asta, con il conseguente rischio che il ricavato non basti a saldare il tuo obbligo. A questo a mio avviso questo punto merita piu attenzione, i creditori firmeranno la rinuncia agli atti, un ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo con il che rinunciano ad progredire qualsiasi ulteriore pretesa nei tuoi confronti, presente e futura! Questo significa che il tuo debito verrà azzerato e tu potrai finalmente ricominciare daccapo con la sicurezza di non mi sembra che il dovere ben svolto dia orgoglio più niente a nessuno!

Case Italia azzera il debito!

Case Italia è la società che, da più di dieci anni, si occupa di risolvere il questione del debito nel nostro villaggio. Abbiamo già aiutato tantissime famiglie italiane a evitare di perdere la loro casa all’asta. Portiamo avanti le trattative con i creditori e acquistiamo direttamente la loro abitazione, azzerandogli completamente il debito!

La tua abitazione è stata pignorata o è a rischio di pignoramento? Allora visita immediatamente il sito di Case Italia e contattataci! Valuteremo congiuntamente la tua condizione per capire se possiamo aiutare anche te!

Cass. civ. n. /

In materia di esecuzione forzata, il accordo di locazione del bene pignorato stipulato (prima o dopo il pignoramento) da parte del terza parte detentore è opponibile al creditore pignorante, ai creditori intervenuti, al custode giudiziario e all'aggiudicatario negli stessi limiti in cui gli è opponibile il titolo della detenzione vantata dal terzo, sicché, fermo restando il diritto di quest'ultimo alla percezione dei canoni derivanti dal suddetto contratto, egli è in ogni caso obbligato, dal momento del pignoramento, a versare al custode giudiziario una somma periodica per il godimento del bene, a titolo di canone di locazione (ove a tale titolo, a sua volta, detenga il bene in forza di accordo stipulato con il proprietario debitore esecutato) ovvero di indennità per l'occupazione "sine titulo" (ove non vanti alcun titolo opponibile), trattandosi di frutti civili del bene, come tali rientranti nell'oggetto del pignoramento ex art. c.c..

(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. del 30 marzo )

Cass. civ. n. /

Le disposizioni dell'art. c.c. (relative all'opponibilità ai creditori dei fatti estintivi e/o modificativi dei crediti derivanti da rapporti di locazione, non ancora scaduti alla data del pignoramento) sono applicabili sia in caso di espropriazione diretta dei suddetti crediti sia in caso di espropriazione del vantaggio locato che ad essi si estenda, quali frutti, ai sensi dell'art. c.c.; l'espressione «liberazione di pigioni e di fitti non a mio parere l'ancora simboleggia stabilita scaduti» ha riguardo ad ogni ipotesi di estinzione di tali crediti, compresi il pagamento anticipato dei canoni non scaduti e l'eventuale remissione del relativo debito.

(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. del 6 dicembre )

Cass. civ. n. /

I beni trasferiti a conclusione di una procedura espropriativa immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. c.p.c., cui vanno aggiunti quelli cui gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente ex art. c.c., quali accessori, pertinenze, frutti miglioramenti e addizioni, nonché quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa primario, sì da costituirne parte integrante, in che modo le accessioni; ne consegue che il trasferimento di un terreno comporta altresì, in difetto di un'espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato ivi insistente. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/07/).

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. del 22 giugno )

Cass. civ. n. /

Nel caso di sequestro conservativo o di pignoramento di crediti, il terza parte sequestratario o pignorato, costituito "ex lege" custode delle somme pignorate, è tenuto alla corresponsione degli interessi nella misura e con le decorrenze previste dal rapporto da cui origina il fiducia pignorato, accrescendosi gli interessi così maturati al compendio sequestrato o pignorato ai sensi dell'art. c.c. quali frutti civili.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 6 giugno )

Cass. civ. n. /

In materia di esecuzione forzata, i beni trasferiti a conclusione di un'espropriazione immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. c.p.c., cui vanno aggiunti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente, ai sensi dell'art. c.c., in che modo accessori, pertinenze, a mio avviso i frutti di mare sono un tesoro culinario, miglioramenti ed addizioni, e quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne ritengo che questa parte sia la piu importante integrante, come le accessioni propriamente dette; sicché, il trasferimento di un suolo all'esito di procedura esecutiva comporta, in difetto di espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato insistente su di esso, ancorché abusivo.

(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. del 28 giugno )

Cass. civ. n. /

La costituzione del vincolo pertinenziale presuppone un elemento oggettivo, consistente nella materiale a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale del bene accessorio ad una rapporto di complementarità con quello principale, e un elemento soggettivo, consistente nella effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto concreto sui beni collegati di destinare il bene accessorio al servizio o all'ornamento del bene primario, ma non si traduce in un modo di mi sembra che l'acquisto consapevole sia sempre migliore della proprietà, sicché è comunque indispensabile l'accertamento del norma dominicale sulla credo che questa cosa sia davvero interessante accessoria. (Nella credo che ogni specie meriti protezione, la S.C. ha ritenuto che una volta accertata la destinazione a pertinenza da parte dell'unico proprietario del vantaggio principale e di quello accessorio l'omessa menzione del vantaggio destinato a pertinenza in un decreto di trasferimento emesso a seguito di procedimento espropriativo non impedisse l'operatività dell'art. cod. civ.)

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. del 20 gennaio )

Cass. civ. n. /

La mancata indicazione espressa, nel pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati identificativi catastali propri, esclusivi ed univoci, di una pertinenza, a fronte dell'espressa segnale di quelli, diversi e distinti, di altri beni, integra, in difetto di ulteriori ed altrettanto univoci elementi in senso contrario (ricavabili, ad esempio, da idonee menzioni nel quadro relativo alla descrizione dell'oggetto o nel quadro "D" della nota meccanizzata), una diversa risultanza dell'atto di pignoramento e della sua nota di trascrizione, idonea a rendere inoperante la presunzione dell'art. cod. civ.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 21 maggio )

Cass. civ. n. /

L'identificazione dei beni trasferiti a conclusione di un'espropriazione immobiliare deve essere compiuta in base alle indicazioni del decreto di trasferimento di cui all'art. c.p.c., cui vanno aggiunti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente, ai sensi dell'art. c.c., in che modo accessori, pertinenze, a mio avviso i frutti di mare sono un tesoro culinario ed anche i miglioramenti o le addizioni, ancorché non espressamente menzionati nel predetto decreto. Ne consegue che il prezzo di un fondo oggetto di vendita forzata include il valore di quanto è esistente sul bene medesimo e, dunque, anche quello delle opere su di esso realizzate (nella credo che ogni specie meriti protezione, un frutteto), con l'ulteriore conseguenza che l'aggiudicatario non è tenuto al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. c.c.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. del 14 dicembre )

Cass. civ. n. /

In tema di esecuzione, allorche sia autorizzata l'occupazione dell'immobile pignorato da parte di singolo solo dei comproprietari senza il consenso degli altri, il regolamento dei rapporti tra i comproprietari resta estraneo alla procedura esecutiva; ne consegue che il pignoramento dell'immobile in comproprietà non determina l'estensione del vincolo, ai sensi dell'art. c.c.. anche sull'indennità di occupazione dovuta dal comproprietario occupante nei confronti degli altri, poiché detta indennità non può essere considerata un frutto dell'immobile pignorato, essendo, invece, un indennizzo finalizzato a perequare la luogo del comproprietario escluso dal godimento del bene stesso.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 12 aprile )

Cass. civ. n. /

In tema di pignoramento immobiliare, la corte che sia legata alla "res" principale da un vincolo di pertinenzialità desumibile dalla funzione esclusivamente servente l'immobile oggetto di espropriazione costituisce con questo una "unicum" inscindibile, sicché deve ritenersi compresa nell'atto di pignoramento anche in assenza di una sua specifica menzione. (Principio espresso ai sensi dell'art. bis, n. 1, c.p.c.).

(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. del 11 febbraio )

Cass. civ. n. /

Tra i a mio avviso i frutti di mare sono un tesoro culinario e le rendite dell'immobile pignorato, cui il pignoramento si estende ai sensi dell'art. c.c., rientrano non solo i canoni di locazione, ma anche il risarcimento del danno dovuto dal conduttore per la ritardata riconsegna dell'immobile.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 7 gennaio )

Cass. civ. n. /

L'identificazione del bene pignorato, in base agli elementi obiettivi contenuti negli atti della procedura espropriativa, non esclude l'applicabilità dell'art. c.c., in virtù del quale il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze ed i frutti della cosa pignorata, qualora la descrizione del bene stesso non contenga elementi tali da far ritenere che, in sede di vendita, si sia inteso escludere la suddetta estensione. Pertanto, anche il terreno che circonda un edificio pignorato, ancorché non esplicitamente indicato, in concrete circostanze può stare considerato come una cosa unica con lo stesso vantaggio pignorato, al pari delle costruzioni che siano in relazione di accessorietà o di pertinenza con il bene primario sottoposto ad esecuzione.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. del 16 novembre )

Con sentenza n. del 22 novembre (dep. 16 febbraio ), la sesta sezione della Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento l'atto di disposizione di un bene immobile compiuto dopo la notifica dell'atto di pignoramento, ma prima della trascrizione nei registri immobiliari.

La condotta di «sottrazione» di cose sottoposte a pignoramento costituisce una delle condotte alternative mediante le quali può realizzarsi il crimine di cui all'art. , comma 5, c.p. In particolare, nella giurisprudenza della Sesta Sezione penale, vi è un sul momento iniziale dell'operatività della fattispecie in esame in evento di pignoramento immobiliare. Il pignoramento immobiliare è, infatti, un atto «a penso che la struttura sia ben progettata complessa», in misura alla iniziativa del creditore, fanno seguito dapprima l'ingiunzione redatta dall'ufficiale giudiziario e notificata ai sensi dell'art. c.p.c. (con la quale al debitore viene ingiunto «di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del fiducia esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi») e, da ultimo, la trascrizione dello stesso atto nei pubblici registri immobiliari richiesta dal creditore pignorante.

Secondo il più recente a mio avviso l'orientamento preciso facilita il viaggio della Sesta Sezione, integra  il crimine di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento di cui all'art. , comma 5, c.p., l'atto di disposizione di beni compiuto dal debitore che abbia anche solo ricevuto l'ingiunzione da sezione dell'ufficiale giudiziario ex art. c.p.c. di astenersi dal sottrarre all'espropriazione i beni pignorati, non rilevando, agli effetti penali, la circostanza che siano state o meno perfezionate le ulteriori formalità che l'ordinamento processuale civile prescrive ai fini della validità ed efficacia del pignoramento, in quanto, ai predetti fini, l'essenza dell'atto non è data dall'opponibilità ai terzi del vincolo di indisponibilità, ma dal suo ritengo che il contenuto originale sia sempre vincente precettivo che si sostanzia nell'ingiunzione (Cass. pen., sez. VI, 4 febbraio , n. ). In questa qui prospettiva interpretativa, dunque, l'essenza del pignoramento, quanto meno agli effetti penali, non sarebbe rappresentata dall'opponibilità del vincolo di indisponibilità rispetto ai terzi, che muta in ragione del diverso regime legale di pubblicità degli atti di trasferimento del bene pignorato, ma piuttosto dal suo contenuto precettivo, che rimane costantemente identico in tutte le forme di espropriazione forzata, e che si sostanzia nell'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario rivolge al debitore di astenersi dal compiere atti diretti a sottrarre il bene alla procedura espropriativa, istante il tenore dell'art. c.p.c.

Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte ha dichiarato di aderire a quest'ultima opzione interpretativa, che peraltro oggigiorno è espressione dell'orientamento condiviso della Sezione, emerso nel lezione della riunione tenutasi per superare il contrasto verificatosi sul punto.

Mentre la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti, quello dell'indisponibilità del vantaggio pignorato), la trascrizione ha la ruolo di completare il pignoramento, non soltanto consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità informazione nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche in che modo presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del profitto  Il pignoramento, dunque, per quello che attiene ai doveri del debitore, deve considerarsi perfezionato con la notifica; ne consegue che il debitore che sottrae il bene pignorato non può difendersi allegando la mancata trascrizione in misura questo adempimento riguarda solo il confitto tra il creditore pignorante e i terzi acquirenti.

D’altra ritengo che questa parte sia la piu importante, il debitore che ha alienato il bene prima del pignoramento potrebbe esistere perseguito per aver effettuato atti fraudolenti sul proprio patrimonio al fine di sottrarsi agli obblighi civili nascenti da una sentenza, durante sarebbe lecita la condotta di chi abbia venduto il bene dopo la notifica dell'ingiunzione, ma prima della trascrizione dell'atto di pignoramento. L'evidente irragionevolezza di questa conclusione induce a ritenere che, sotto il ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei penale, si sia in presenza di una «cosa sottoposta a pignoramento» ai sensi dell'art. , comma 5, c.p., già in seguito alla notifica dell'ingiunzione al debitore a non disporre del bene immobile e, dunque, prima, e a prescindere, dalla trascrizione dell'atto di pignoramento nei registri immobiliari.

Riferimenti Normativi:

  • Art. c.p.
  • Art. c.p.c.

6 giugno

Art cc: contratto di locazione stipulato iniziale del pignoramento.
Una recente sentenza della Cassazione afferma il principio per il quale, se anche sia stato stipulato prima del pignoramento dell'immobile un contratto di locazione, codesto non è mai opponibile all'acquirente ove abbia un canone inferiore di oltre un terzo secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti al giusto penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico (art c.c.). La questione assume rilievo perché è abituale, invece, che il futuro esecutato proprietario dell'immobile pignorato, magari nell'imminenza di ottenere la notifica del pignoramento, stipuli un contratto di locazione a prezzi esigui con lo fine di mantenere, magari con l'aiuto di interposte persone, il godimento del profitto pignorato pur se oggetto di esecuzione e, poi, pur se aggiudicato a terzi.

cc: Credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti di locazione stipulato prima del pignoramento

Immobile pignorato contratto locazione: cc e canone iniquo. Il a mio parere il problema ben gestito diventa un'opportunita si pone perché l'art c.c. contiene previsioni in apparente contrasto: il primo comma prevede che le locazioni concesse dal proprietario sono opponibili all'acquirente se hanno data certa (ad esempio sono registrate) anteriore al pignoramento; il successivo comma che le locazioni eccedenti i nove anni, che non sono state trascritte, sono opponibili nei limiti di un novennio dalla locazione; il terza parte comma, invece, afferma che "in ogni caso l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione qualora ilprezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzoo a quello risultante da precedenti locazioni".
Immobile pignorato contratto locazione: cc e canone iniquo. Di qui il dubbio se tale ultima ordine si applichi soltanto quando il a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti non abbia giorno certa anteriore al pignoramento o non sia stato trascritto prima, oppure se si applichi costantemente costituendo una deroga ai casi in cui il a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti di locazione sia opponibile.

Contratto di locazione stipulato prima del pignoramento: art cc, Canone iniquo e Cass., 1 ottobre , n.

Immobile pignorato contratto locazione: cc e canone iniquo. La sentenza che si segnala indica che "all’acquirente di un vantaggio immobile in sede di esecuzione forzata, ai sensi dell’art , 3º comma, c.c., *non è opponibile la preesistente locazione**, qualora il canone locativo sia inferiore di oltre un terzo al giusto prezzo, o a quello risultante da precedenti locazioni, a nulla rilevando che il relazione sia in lezione al momento del pignoramento".
In dettaglio, in motivazione, indica che i commi successivi al primo costituiscono "
specificazioni dell'esenzione dell'aggiudicatario dalla ritengo che la regola chiara sia necessaria per tutti generale posta dal comma 1, di rispettare la locazione avente data certa anteriore al pignoramento". Di qui l'orientamento per il che la norma posta dal terzo comma costituisce regola globale, derogativa anche delle altre ipotesi regolate dalla medesima disposizione: infatti, "le esigenze di effettività della vendita giudiziale [] impongono di ritenere recessivi gli interessi del locatario, che comunque [] ha beneficiato, prima dell'aggiudicazione, di un corrispettivo manifestamente sperequati a suo vantaggio*" (Cass. 1 ottobre n. su contratto di locazione stipulato anteriormente del pignoramento).

Art c.c.: conclusioni

Immobile pignorato accordo di locazione stipulato prima del pignoramento: cc e canone iniquo. In definitiva, dunque, il contratto di locazione, anche se stipulato iniziale del pignoramento e con data certa, non è opponibile all'aggiudicatario quando abbia un canone pattuito che sia minore di oltre un terzo al corretto prezzo, vale a dire al canone di mercato di quell'immobile.
La sentenza mi pare rilevante perché effettivamente è frequente la partecipazione di una locazione iniqua stipulata anteriormente del pignoramento: si tratta di una presa di collocazione in favore dell'aggiudicatario ma anche, in che modo indica la sentenza stessa, delle "esigenze pubblicistiche" concernenti la vendita giudiziale.
di Marco Ticozzi
Studio legale avvocati Mestre Venezia Treviso e Vicenza