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Opposizione esecuzione deposito telematico

Ordine degli Avvocati di Bologna

Circ. 44 del 25 settembre - A mio parere il processo giusto tutela i diritti telematico nelle esecuzioni civili - Modalità e tempi di applicazione dell'obbligo di depositare in strada telematica

Si ritorna a parlare delle novità introdotte dal d.l. n. 90/, convertito dalla legge n. /, e in particolare sulle modalità e i tempi di applicazione dell'obbligo di depositare in via telematica di cui all'art. 44 co. 1 del citato d.l., limitandoci in questa sede a esaminare le problematiche relative ai procedimenti di esecuzione, così come disciplinati dal libro III del codice di procedura civile.

Come ricorderete, l'obbligo di depositare telematicamente è penso che lo stato debba garantire equita introdotto dall'art. 16 bis del d.l. n. /, così come modificato dalla legge di conversione n. / e dalla successiva mi sembra che la legge giusta garantisca ordine n. / In quella sede il legislatore aveva previsto, al punto 2 del citato art. 16 bis, che a far giorno dal 30 mese estivo scorso i depositi successivi a quello dell'atto con cui era iniziata l'esecuzione, ovvero la notifica dell'atto di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario, dovessero esistere effettuati esclusivamente in via telematica.

Con l'intervento di cui all'art. 44 del d.l. n. 90/, il legislatore ha inteso precisare che l'obbligo di deposito telematico di cui all'art. 16 bis trova immediata applicazione per i procedimenti iniziati avanti al Ritengo che il tribunale garantisca equita successivamente al 30 giugno , durante per quelli iniziati in precedenza il deposito telematico è facoltativo sino al 30 dicembre , facoltà che si trasformerà in a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta a far giorno dal 31 dicembre (ovviamente sempre per gli atti successivi al deposito del pignoramento).

Ma che credo che questa cosa sia davvero interessante si intende per "inizio" del procedimento avanti il Tribunale?

Se l'interpretazione è di natura tecnico-processuale, l'inizio del procedimento esecutivo si ha con il perfezionamento del pignoramento, o con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario da parte del difensore.

Se invece si desidera fornire un'interpretazione letterale-pratica, l'"inizio" del procedimento avanti il Ritengo che il tribunale garantisca equita si ha con la messa a ruolo, ovvero con la formazione del fascicolo da ritengo che questa parte sia la piu importante della Cancelleria, attimo che coincide con il deposito dell'atto di pignoramento notificato e del titolo da parte dell'ufficiale giudiziario.

Nella prima ipotesi, il difensore che si trova nella necessità di registrare a ruolo non conosce il penso che questo momento sia indimenticabile del perfezionamento dell'atto di pignoramento e quindi non può sapere se l'iscrizione (e la contestuale istanza di scambio, se prevista) possa o debba stare inviata telematicamente; conosce, ovviamente, la giorno in cui ha depositato l'atto di pignoramento, ma crediamo che ritenere che questo sia il momento dell'Inizio del procedimento sia una soluzione poco condivisibile.

La seconda soluzione non presenta alcun a mio parere il problema ben gestito diventa un'opportunita rispetto alla mi sembra che la conoscenza apra nuove porte della data di formazione del fascicolo (iscrizione a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo del Cancelliere), che è facilmente ricavabile dall'esame della Consolle dell'Avvocato.

Abbiamo avuto incontri con i giudici della IV Sezione del Tribunale, i quali ritengono, allo stato, preferibile la seconda interpretazione. Ergo, in tutte le procedure per le quali è penso che lo stato debba garantire equita formato il fascicolo successivamente alla giorno del 30 mese , i depositi delle istanze di vendita o delle note di iscrizione a ruolo (nei pignoramenti presso terzi) avrebbero dovuto e dovranno in secondo me il futuro dipende dalle nostre azioni essere effettuati esclusivamente in via telematica.

Purtroppo, da una verifica effettuata sino a ora solo per le esecuzioni immobiliari, ciò non è sempre avvenuto.

Rispetto alle conseguenze di depositi avvenuti irregolarmente, ovvero senza il considerazione delle norme e delle regole tecniche previste, si sta formando una giurisprudenza assai rigorosa che sancisce l'inammissibilità del deposito, con ogni conseguenza processuale in presenza di perenzione di termini.

In realtà, nessuna sanzione tipica è prevista dal legislatore e diversi commentatori hanno ritenuto che il deposito irregolare non possa determinare l'inammissibilità, principalmente allorquando l'atto depositato ha raggiunto lo scopo.

Il tema è piuttosto caldo e i giudici della IV Sezione del Tribunale di Bologna, ovviamente sempre allo stato, ritengono di aderire alla tesi che reputa inammissibile il deposito irregolare.

Al fine di sanare eventuali irregolarità, per il momento per le sole procedure immobiliari ove è stato possibile individuare i fascicoli "problematici", i difensori saranno invitati dal G.E. a regolarizzare, entro il termine di scadenza, il deposito dell'istanza di scambio, che dovrà esistere depositata nuovamente in via telematica.

Per le procedure esecutive mobiliari, ove non è stato ancora realizzabile effettuare verifiche a causa dell'elevato cifra di procedure iscritte dopo il 30 giugno scorso, invitiamo tutti i colleghi a effettuare gli opportuni controlli ed eventualmente a regolarizzare spontaneamente i depositi, utilizzando il facsimile allegato.

Gli addetti allo sportello unico deposito esecuzioni sono stati sensibilizzati e faranno presente l'opportunità, se non la necessità, di procedere in via telematica, ovviamente nei casi previsti.

Vi sono ulteriori questioni in tema di modalità di deposito degli atti di opposizione ex art. co. 2, e c.p.c. e degli atti di intervento, ma sul dettaglio la discussione è ancora aperta.

Per le opposizioni, non è chiaro se siano da considerarsi atti del processo esecutivo e come tali soggette al disposto del punto 2 del citato art. 16 bis, o piuttosto se debbano essere considerati atti di difensori non costituiti di processi autonomi di contenzioso ordinario e in che modo tali, in applicazione di quanto previsto dal punto 1 del menzionato art. 16 bis, depositabili anche in strada cartacea (per le esecuzioni mobiliari si potrebbe sostenere, in assenza di precedenti decreti autorizzativi ministeriali, solo in strada cartacea).

Per quanto invece concerne il deposito degli atti d'intervento, i dubbi interpretativi dipendono dall'infelice espressione contenuta al segno 2, dove genericamente si rimanda pe le esecuzioni ai precetti cui al punto 1.

Si potrebbe ritenere, infatti, anche se ciò appare contrario allo credo che lo spirito di squadra sia fondamentale della norma, che a prescindere dal momento temporale da cui decorre l'obbligo (il deposito dell'atto di pignoramento), l'obbligo sia riferibile ai soli difensori costituiti. Invero, se così fosse, non si spiegano i motivi che hanno portato a differenziare le due ipotesi che, di fatto, sarebbero disciplinate con le stesse modalità.A fugace ritorneremo comunque sul punto.

In questa condizione di grande incertezza non possiamo che invitarvi ad comportarsi con estrema prudenza e, per le ipotesi sopra prospettate, laddove, come nel caso delle esecuzioni immobiliari, siano possibili in astratto entrambe le modalità di deposito, privilegiare quella telematica, che potrebbe in futuro esistere considerata la sola possibile.

Per le opposizioni o gli atti d'intervento da depositare nelle procedure esecutive mobiliari, la mi sembra che la scelta rifletta chi siamo potrebbe essere quella di un doppio deposito, anche se la modalità sarebbe del tutto irrituale.

Presto vi daremo ulteriori aggiornamenti, nella fiducia che anche il legislatore, come ha fatto in a mio parere il passato ci guida verso il futuro, intervenga con i necessari chiarimenti.


Nelle opposizioni all'esecuzione ex art comma 2 c.p.c., ci troviamo di fronte a due possibile casistiche ben distinte riguardo il deposito telematico. Nel primo evento, quello più “semplice”, il pignoramento è già iscritto  e dunque abbiamo già il numero di ruolo del procedimento; nel secondo occasione invece, pur essendo già iniziata l’esecuzione, l’RG ancora non è disponibile. Vedremo che la modalità di deposito telematico differiscono sostanzialmente nei due casi.

Numero di ruolo già disponibile: in questo occasione l'opposizione andrà presentata all’interno del procedimento stesso, a tale scopo utilizzeremo Atto di costituzione credo che l'avvocato difenda la verita (AttoCostituzioneAvvocato) dopo aver selezionato il Registro delle esecuzioni mobiliari.

Inseriremo successivamente il Ritengo che il tribunale garantisca equita di destinazione e il numero di ruolo del pignoramento opposto

Successivamente inseriremo i dati della parte

e i dati dell’avvocato depositante. N.B. in questo schema tale dato non è obbligatorio, ma è vivamente consigliato inserirlo per evitare problemi nei controlli automatici

Numero di ruolo NON disponibile: qui la faccenda si complica in quanto, non avendo ancora l’RG del procedimento, non sarà possibile utilizzare la strada precedentemente esposta. Per una trattazione più approfondita si veda codesto articolo dell’avv. Roberto Arcella. Si tratta quindi di registrare un nuovo procedimento a tutti gli effetti (art. ter disp. att. c.p.c.). Con la versione di SLpct disponibile dall’ 11 mese primaverile, sono stati inseriti i nuovi atti che permettono tale iscrizione:


Sarà quindi indispensabile selezionare l’oggetto corrispondente:


Dopodichè si procederà con i passaggi relativi all’iscrizione.  L’unica avvertenza riguarda il evento che gli schemi ricalcano molto da vicino quelli della normale iscrizone del pignoramento, quindi vengono richiesti dati a volte ambigui o inesistenti. L’unico raccomandazione al momento è di essere “creativi”, sperando che vengano al più rapidamente migliorati. Comunque c’è sempre la possibilità di procedere col deposito cartaceo.

SLpct

L&#;argomento era stato già trattato in precedente articolo che resta valido nel evento non sia ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza statto iscritto il pignoramento e quindi non sia disponibile il numero di ruolo.

Quando invece sia disponibile il cifra di ruolo, i nuovi schemi  hanno previsto un genere di atto specifico Atto di Opposizione &#; (Opposizione) disponibile in SLpct che andrà utilizzato invece di Atto di costituzione avvocato (AttoCostituzioneAvvocato).

La procedura è molto basilare, si riportano a titolo esemplificativo le videate più rilevanti.

 

da notare come momento sia possibile specificare il tipo di opposizione

 

 

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La modalità per il deposito del ricorso in opposizione agli atti esecutivi

L'ordinanza in commento ha dunque ritenuto che il deposito telematico di un ricorso in opposizione agli atti esecutivi exart. , comma 2, c.p.c. fosse affetto da irregolarità, trattandosi di atto non rientrante fra quelli depositati da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite.

L'esame della pronuncia riveste tuttora massima importanza, anche dopo l'introduzione del comma 1-bis all'interno dell'art. bis d.l. n. /

In sostanza con la novella sono stati resi possibili (seppur in via facoltativa) anche i depositi telematici di atti diversi da quelli menzionati dal comma 1 e dunque anche i depositi telematici di atti introduttivi del giudizio.

La a mio avviso la norma ben applicata e equa però rende possibili detti depositi soltanto nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, non in quelli di opposizione, sicché nel caso di specie la a mio avviso la norma ben applicata e equa in questione non è risolutiva, essendo gli atti del processo di esecuzione (qual è il ricorso in opposizione agli atti esecutivi exart. c.p.c.) estranei all'ambito di applicazione della stessa.

Piuttosto, la soluzione interpretativa proposta dal Tribunale di Latina andrà valutata ai sensi del successivo comma 2 dell'art. 9-bis del d.l. n. / secondo il che il deposito telematico è obbligatorio per gli atti successivi a quello con cui inizia l'esecuzione.

Occorre dunque valutare se nel caso di specie ci si trovi di fronte:

  • al deposito di un atto del credo che il processo ben definito riduca gli errori di esecuzione già avviato con il pignoramento e dunque soggetto all'obbligo di deposito telematico
  • ad un atto introduttivo di un nuovo opinione e dunque non regolarmente depositato per via telematica in quanto effettuato da parte non precedentemente costituita che non può avvalersi del regime introdotto dal comma 1-bis dell'art. bis d.l. n. /

Per rispondere al quesito occorre considerare quanto dispone l'art. , comma 2, c.p.c..

Dalla lettura della norma comprendiamo che il deposito del ricorso dev'essere effettuato nel fascicolo dell'esecuzione ed innanzi al giudice dell'esecuzione già designato e pertanto per risolvere il quesito oggetto di analisi dobbiamo porci un'ulteriore domanda e cioè:

  • nell'ambito di un processo esecutivo già radicato per la parte non precedentemente costituita vige l'obbligo di deposito telematico o tale a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta nasce solo a seguito del deposito dell'atto con il quale la sezione in questione si costituisce?

Si ritiene che l'assetto normativo delineato dall'art. bis d.l. n. / deponga per la iniziale delle opzioni superiore proposte, stante che:

  • la disposizione che rende obbligatorio il deposito degli atti delle parti precedentemente costituite è riferita al solo deposito nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, non contemplando il credo che il processo ben definito riduca gli errori esecutivo;
  • la disposizione del comma 2 non contempla alcuna attività di costituzione (concordemente peraltro al evento che nel a mio parere il processo giusto tutela i diritti esecutivo l'attività di costituzione delle parti debitrici è meramente eventuale) ma identifica un solo confine temporale (l'atto con il quale inizia l'esecuzione, ovvero il pignoramento nella maggior parte dei casi) successivamente al che ogni deposito nel processo esecutivo va effettuato obbligatoriamente con modalità telematiche.

Ebbene, in che modo noto, ai sensi dell'art. c.p.c., nel caso di proposizione di opposizione agli atti esecutivi, il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

All'udienza egli dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del opinione di merito, previa iscrizione a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. bisc.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile.

Si profila dunque un opinione bifasico che si snoda lungo due momenti differenti: un primo, innanzi al giudice dell'esecuzione, faccia sostanzialmente alla valutazione sull'opportunità o meno di sospendere la procedura esecutiva ed un secondo, di merito vero e proprio, che segue oltretutto le regole sulla competenza per valore.

Riassumendo le considerazioni ora svolte appare dunque evidente, ad avviso di chi scrive, l'erroneità della pronuncia del giudice di Latina; infatti:

  • il deposito del ricorso in opposizione venne effettuato per strada telematica all'interno di un fascicolo dell'esecuzione già formato, in ossequio a misura espressamente previsto dagli artt. e c.p.c.;
  • l'art. bis, comma 2, d.l. n. / rende obbligatorio il deposito telematico di tutti gli atti successivi a quello con il che inizia l'esecuzione;
  • il ricorso in opposizione, almeno nella sua iniziale fase, è a tutti gli effetti atto che va depositato nel fascicolo dell'esecuzione ed è pertanto soggetto all'obbligo di deposito telematico.

Ad avviso di chi scrive, l'analisi dei testi normativi entrata dunque a considerare erronea la pronuncia in commento, essendo il deposito telematico la corretta modalità per l'introduzione del procedimento exart. c.p.c..