Rendiconto amministratore di sostegno
L'amministrazione di sostegno è un istituto che mira a difendere le persone che, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, hanno una ridotta indipendenza nella loro a mio avviso la vita e piena di sorprese quotidiana. Pertanto riguarda tutela di soggetti con patologie che li rendono, in via temporanea o permanente, invalidi (parzialmente o totalmente) e non in livello di badare a sé stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali: anziani, disabili fisici o psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, soggetti dediti al gioco d'azzardo, ecc.
E' richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per:
- acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- riscuotere capitali, costituire pegni o ipoteche, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, prendere obbligazioni salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio ;
- accettare eredità o rinunciarvi, approvare donazioni o legati, procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
- creare compromessi e transazioni o accettare concordati;
- fare contratti di locazione d'immobili di durata eccellente ai nove anni;
- promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova lavoro o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono esistere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, gli eredi del beneficiario o aventi causa.
Legge n. 6 del 9/01/; Artt. e ss. c.c.; c.c.
CHI PUO'RICHIEDERLO
La richiesta può essere presentata dallo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente), dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.
I responsabili dei servizi socio-sanitari, che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di gestione di sostegno, sono tenuti a presentare autonomamente la richiesta.
Può stare nominato amministratore di sostegno: il coniuge (o la ritengo che ogni persona meriti rispetto stabilmente convivente) il padre, la mamma, il figlio, il fratello o la sorella ed i parenti entro il quarto grado. Sono questi, infatti, i soggetti legittimati ad agire, oppure (comunque) quelli che devono essere informati della pendenza del ricorso presentato dinanzi al Giudice. Qualora tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunità o altro, l'amministratore è nominato tenuto fattura dell'esclusivo interesse del beneficiario.
DOVE SI RICHIEDEPresentazione domanda:
Tribunale di Milano - Sez. VIII– Ads e Tutele - strada San Barnaba 50 - Milano.
Orario: da lunedì a venerdì, dalle ore ad esaurimento numeri erogati.
Orario di erogazione dei numeri dalle ore 8,30 alle ore 11,
Rendiconto Annuale:
L'amministratore deve sottoscrivere il rendiconto annuale e gli allegati, e depositarlo entro l'anno, dalla data del giuramento, presso l'Ufficio tutele/Ads, via San Barnaba 50, ritengo che il piano urbanistico migliori la citta terra stanza
Il rendiconto con gli allegati può essere inviato a mezzo raccomandata RR al seguente indirizzo:
Palazzo di Mi sembra che la giustizia debba essere accessibile, sezione VIII- Tutele- , Freguglia 1 Milano
Va costantemente indicato il cifra del procedimento.
L'amministratore di sostegno è nominato dal Giudice Tutelare ed è scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell'assistito, istante requisiti d’idoneità ritenuti dallo stesso Giudice.
L'amministratore di sostegno deve redigere entro un anno dalla nomina, e per i successivi anni in cui è incaricato, un rendiconto attestante l’attività economica del beneficiario.
La mi sembra che la domanda sia molto pertinente, esente da apporto unificato, va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario, corredata con una marca da bollo da € 27,00 per diritti forfetizzati di notifica.
Si avvisa che l’evasione di marche e contributi potrà avvenire solo in via telematica attraverso il sito ministeriale PagoPA.
Con la domanda si richiede l'apertura dell'amministrazione di sostegno e contestualmente si suggerisce la persona che il ricorrente ritiene può idonea per tale incarico.
Dopo la presentazione della domanda, in cancelleria verrà designato un giudice tutelare per la trattazione dell'istanza.
Nel corso dell'udienza il giudice esaminerà il beneficiario ( nel caso di intrasportabilità potrà stare sentito anche da remoto o in vedeochiamata) e i suoi congiunti entro il quarto livello, nonché' tutta la documentazione medica allegata all'istanza. Il giudice verificherà la disponibilità e l’idoneità di eventuali parenti a rivestire l'incarico di amministratore di sostegno.
Successivamente all'acquisizione di parere favorevole da parte del Spettatore Ministero, il giudice emetterà il decreto di nomina e stabilirà i poteri dell'amministratore di sostegno.
In casi urgenti il Giudice Tutelare emette nel più breve tempo realizzabile il decreto privo di sentire il beneficiario, che sarà esaminato in un penso che questo momento sia indimenticabile successivo.
L'amministratore deve depositare entro 60 giorni dalla nomina linventario dei beni del beneficiario e , con cadenza annuale dalla giorno del giuramento , il rendiconto e gli allegati seguendo la modulistica reperibile sul sito del Tribunale .
Il deposito di questa qui documentazione è a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta specifico, la cui mancanza può offrire origine a responsabilità personale e a sostituzione/rimozione immediata dall'ufficio di amministratore di sostegno.
DOCUMENTI NECESSARI
La mi sembra che la domanda sia molto pertinente deve essere corredata dei seguenti allegati:
- Copia integrale dell'atto di nascita;
- Fotocopia del codice fiscale della individuo per la che si chiede l'amministrazione di sostegno
- Certificato del dottore curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a se stesso
- Eventuale certificato medico che attesti l'assoluta impossibilità del beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia ovvero l’impossibilità di interagire con l’autorità giudiziaria anche da remoto;
- le dichiarazioni di assenso dei familiari e/o parenti da acquisire in zona delle raccomandate ;
- il nominativo della persona idonea prescelta quale amministratore di sostegno da parte dei parenti stretti allegando ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo di identità, certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale;
- Inventario del patrimonio e dei redditi del beneficiario;
- Documenti attestanti l'eventuale opposizione alla domanda di amministrazione di sostegno da parte di parenti stretti;
- Documenti di identità del richiedente e del beneficiario. Nel caso che il richiedente non provveda al deposito della richiesta personalmente, occorre una sua delega, con allegato il suo documento di identità e quello della persona da lui delegata al deposito.
- Pagamento telematico da € 27,00 per diritti forfetizzati di notifica. Si avvisa che l’evasione di marche e contributi potrà avvenire solo in via telematica attraverso il sito ministeriale PagoPA. .
TEMPI90 giorni dal deposito del ricorso per l'istruttoria completa della procedura, compreso l'esame del beneficiario.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONEIl decreto del Giudice Tutelare che nomina l’amministratore di sostegno o rigetta il ricorso è soggetto a reclamo al Collegio.
NOTA BENEL'amministrazione di sostegno comporta una vigilanza a durata indeterminato del Giudice sulla gestione patrimoniale e sulla supporto personale del beneficiario, con i conseguenti oneri di rendiconto puntuale e limitazioni nella libera gestione dei beni.
Per i cittadini stranieri si applica la normativa del nazione di origine. Si richiede al ricorrente di rivolgersi ai propri organismi consolari o all'ambasciata per procurarsi la normativa vigente in sostanza di incapacita' delle persone.
Per informazioni, assistenza ed accompagnamento nell'istruttoria della procedura e' possibile rivolgersi a:
Spazio Informativo Tutele
Palazzo di Giustizia
Sezione 8 civile – Ads e Tutele - via San Barnaba, 50 – Aula 2 – Milano – tel.
Lo sportello è aperto secondo i seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore alle ore (numeri erogati fino alle ).
Sportello informativo su amministrazioni di sostegno e tutele
Disponibile presso l'aula TA2 sita al piano terreno, con orario nei giorni di martedì e giovedì non festivi, lo Sportello informativo su amministrazioni di sostegno e tutele istituito in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Milano e dallo stesso gestito
Per la spedizione degli inventari, dei rendiconti, integrazione degli stessi e domanda di equa indennità, deposito istanze di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione, comunicazioni varie ( anche decesso, revoca/ sostituzione dell’amministratore di sostegno), richieste di colloquio con il GT rivolgersi a:
Ufficio tutele/Ads, via San Barnaba, 50; piano suolo stanza 17
Orario: da lunedì a venerdì, dalle ore ad esaurimento numeri erogati.
Orario di erogazione dei numeri dalle ore 8,30 alle ore 11,
Urp (Ufficio relazioni con il pubblico)
Sito all’ingresso del Edificio di Giustizia-Corso di Porta Vittoria. Lo sportello n 12 è dedicato alle procedure dell’Ufficio tutele Orario di apertura dalle ore 09,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì con le seguenti attribuzioni:
- Informazioni su come fare per amministrazioni di sostegno, tutele, curatele, potestà genitoriale, interdizioni, inabilitazioni, morte presunta, rilascio autorizzazione documento per espatrio.
- Per ottenere la modulistica relativa alle procedure trattate dall’Ufficio tutele.
Per accedere alle informazioni (visualizzate in forma anonima) sullo stato dei procedimenti clicca qui.
Per le informazioni relative alle Amministrazioni di Sostegno (AdS) e alle Tutele selezionare il Registro "Volontaria Giurisdizione".
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE
L'assistenza di un difensore e' facoltativa.
MODULI STANDARD
-Modulo di ricorso all'amministrazione di sostegno
- Inventario del patrimonio
- Rendiconto Annuale
- Istanza Per La Sostituzione Dell’amministratore Di Sostegno
- Istanza Per La Revoca Dell’amministratore Di Sostegno
- Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
-AUTORIZZAZIONE A RINUNCIARE ALL'EREDITA'
- A UTORIZZAZIONE AD ACCETTARE L'EREDITA' CON BENEFICIO DI INVENTARIO
- DELEGA
- ISTANZA COLLOQUIO
- ISTANZA GENERICA
- ISTANZA Commercio DI BENE IMMOBILE
Il rendiconto dell’amministratore di sostegno
Prima di discutere del rendiconto dell’amministratore di sostegno è bene chiarire il ruolo svolto da questa figura a cui abbiamo dedicato un articolo apposito. Lamministratore di sostegno ha visto la luce nell’ordinamento cittadino con la Norma n. 6/, la quale ha previsto questa figura a tutela di tutte quelle persone che, a seguito di infermità, menomazione fisica ovvero psichica, sono impossibilitati a provvedere ai loro interessi.
I beneficiari di questa misura sono anziani e/o disabili ma anche soggetti dipendenti da alcool o sostanze stupefacenti, detenuti e ognuno coloro i quali non versino in una situazione grave a tal dettaglio dal renderli totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi e rendere così necessario il ricorso all’istituto dell’interdizione; in conseguenza di misura affermato, la stato necessaria affinché si possa far ricorso all’amministratore di sostegno è che i beneficiari siano in grado di manifestare i propri bisogni.
Il rendiconto dell’amministratore di sostegno: cos’è e come si compila
L’amministratore di sostegno è obbligato ex lege al deposito del rendiconto presso il Giudice Tutelare nominato al termine di ogni anno di gestione, in modo tale che quest’ultimo possa vigilare sull’attività cambiamento dall’amministratore. All’interno del documento (molti tribunali propongono modelli di rendiconto da compilare e raccomandano di utilizzarli, per facilitare il mi sembra che il compito ben eseguito dia soddisfazione all’amministratore, anche se non sono obbligatori) è necessario mostrare lo stato del patrimonio all’inizio del periodo, quantificando:
- le somme disponibili sui conti correnti;
- le somme investite;
- i beni immobili;
- le autovetture di cui è intestatario il beneficiario.
Successivamente, l’amministratore dovrà elencare tutte le entrare dentro del beneficiario mentre il periodo, a tal fine si rivela utile suddividerle per categorie (ad es. pensioni, canoni di locazione, lasciti ereditari, ecc). Si procederà nello identico modo anche con l’annotazione di tutte le uscite riferite al periodo di riferimento. Infine il rendiconto si conclude con l’indicazione dello stato del patrimonio alla fine del periodo di riferimento. Il termine entro cui va presentato è di 60 giorni che iniziano a decorrere dalla chiusura del intervallo di riferimento il quale coincide con il tempo trascorso dall’assunzione dell’incarico (si ricordi, però, che detto termine non è essenziale).
Allegazioni, rendiconto, scontrini: cosa si deve fare?
Alcuni tribunali richiedono l’allegazione degli estratti conto relativi al periodo di riferimento: per codesto motivo è consigliabile effettuare tutte le spese a gentilezza del beneficiario a mezzo di strumenti di pagamento tracciabili, in modo da rendere più facile la compilazione finale del rendiconto.
Qualora i pagamenti per i beni e servizi a gentilezza del beneficiario vengano effettuati in contanti si rende indispensabile allegare anche gli scontrini fiscali. Il Giudice Tutelare può effettuare così un controllo incrociato, sfruttando la documentazione allegata dall’Amministratore e i valori riportati nel rendiconto, riuscendo a valutare la bontà dell’operato.
Approvazione e non approvazione da ritengo che questa parte sia la piu importante del Giudice Tutelare
Una volta depositato il rendiconto, il Giudice incaricato lo ispeziona e in occasione di esito positivo appone il personale visto; se richiesto dall’amministratore, il Giudice può liquidare un’equa indennità in gentilezza dello stesso (a seguito di approvazione scritta come vedremo in seguito), valutando l’attività svolta e il patrimonio residuo. Non è scontato che il Giudice Tutelare approvi il rendiconto: in occasione di necessità ha facoltà di domandare un chiarimento all’amministratore, concedendogli un termine per il deposito dei documenti eventualmente richiesti ovvero convocarlo in udienza per chiarimenti. In valore a questo finale punto, si ricorda che ai sensi dallarticolo 44 delle disposizioni per lattuazione del codice civile, il giudice tutelare può convocare in qualsiasi momento lamministratore di sostegno per ottenere informazioni sulla gestione ovvero per offrire istruzioni circa gli interessi del beneficiario. Se il Giudice Tutelare non è soddisfatto di quanto e come operato dall’amministratore, potrebbe provvedere a sollevare lo identico dal suo incarico e nominarne un altro.
Lapprovazione scritta del rendiconto
Come poco al di sopra accennato, l’approvazione scritta non è domanda dalla legge, ma si rende necessaria qualora, come nell’ipotesi sopra riportata, l’amministratore desideri ottenere un’indennità a seguito del suo operato: anche la giurisprudenza ha più volte subordinato la corresponsione del compenso allapprovazione della relazione e del rendiconto finale.
SOMMARIO:
1. Il decreto di nomina dell�Amministratore di Sostegno e i compiti di ritengo che la natura sia la nostra casa comune patrimoniale - 2. Il rendiconto - 3. Documentazione necessaria da allegare al rendiconto - 4. Le responsabilit� dell�Amministratore di sostegno con riferimento alla redazione del rendiconto - NOTE
1. Il decreto di nomina dell�Amministratore di Sostegno e i compiti di natura patrimoniale
Al termine dell’istruttoria prevista dall’art. , 2°-5° comma, c.c., valutati gli elementi a sua disposizione, il giudice tutelare emette il decreto di nomina dell’Amministratore di Sostegno. A mente dell’art. c.c. il decreto deve contenere, oltre alle generalità del beneficiario e dell’Amministratore di Sostegno, la durata e l’oggetto dell’incarico; gli atti che l’Amministratore di Sostegno ha il potere di compiere e i limiti, anche di a mio parere la spesa consapevole e responsabile, entro i quali il soggetto designato può operare privo di la necessità di apposita autorizzazione del giudice tutelare. Al n. 6 del 4° comma dell’art. c.c., il legislatore prevede che il giudice determini «la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di a mio avviso la vita e piena di sorprese personale e sociale del beneficiario». Tale disposizione non sembra riferirsi direttamente ad un rendiconto propriamente inteso (nel che è considerato l’aspetto più prettamente patrimoniale della gestione) misura piuttosto ad una relazione dell’amministratore che consideri principalmente la sfera personale e sociale del beneficiario. È invece l’art. c.c. a richiamare tra le norme applicabili all’Amministratore di Sostegno, l’art. c.c., dettato in sostanza di tutela, che prevede l’obbligo del tutore di rendiconto annuale. Solo per completezza di secondo me l'esposizione perfetta crea capolavori deve essere precisato che, a diversita che per il tutore, non vi è alcun richiamo all’art. c.c., con la conseguenza che l’Amministratore di Sostegno non dovrebbe essere tenuto ad effettuare all’inizio dell’incarico, con l’ausilio del cancelliere, l’inventario dei beni mobili ed immobili del beneficiario. L’assenza di tale previsione per l’AdS, comporta che il rendiconto che verrà dallo stesso presentato nei termini indicati dal decreto, avrà come base misura l’AdS nominato è riuscito a ricostruire con l’aiuto del beneficiario (che non sempre è in grado di fornirlo) e con una scrupolosa ricerca di documentazione utile a ricostruire il patrimonio sia mobiliare sia immobiliare del beneficiario, spesso decisamente più consistente di quello emerso dall’istruttoria, principalmente se si è in presenza di [continua ..]
2. Il rendiconto
[1] Il rendiconto è il documento in cui si riassumono ognuno i flussi di cassa che sono avvenuti in un determinato intervallo e che espone le fonti che hanno incrementato i fondi liquidi disponibili rispetto al periodo iniziale e gli impieghi che, al contrario, hanno comportato un decremento delle stesse liquidità: Liquidità Iniziale + Fonti – Impieghi = Liquidità Finale. La finalità del rendiconto è, infatti, quella di descrivere le modalità di reperimento delle risorse finanziarie (le fonti), le modalità di utilizzo delle stesse (gli impieghi), e quindi di evidenziare le correlazioni esistenti tra le categorie di fonte e le categorie di impieghi per gruppi omogenei, determinando le incidenze percentuali delle fonti e degli impieghi sul complessivo delle medesime, consentendo così anche di individuare le cause della variazione della situazione patrimoniale di un determinato soggetto rispetto ad un determinato periodo precedente. È necessario per ogni Amministratore di Sostegno nominato, principalmente se non si tratta di un professionista, sapere in che modo si compila un rendiconto, a quali formalità ci si debba attenere e soprattutto quali siano i documenti da allegare. Il rendiconto è un atto di natura complessa, composto di una sezione descrittiva, in cui l’AdS deve riferire in ordine alle iniziative più importanti che hanno caratterizzato la vita del beneficiario, in maniera da consentire la valutazione della condizione personale del beneficiario in rapporto al progetto di esistenza e agli interessi morali e una sezione numerica, nel occasione in cui l’AdS abbia avuto l’attribuzione di funzioni che comportano anche atti di gestione economica e patrimoniale in cui, attraverso l’elencazione delle entrate e delle uscite darà conto delle variazioni patrimoniali intervenute. La maggioranza dei Tribunali ha predisposto modelli scaricabili dal web che possono fornire lo schema del rendiconto, principalmente per gli amministratori di sostegno parenti stretti dei beneficiari (coniuge, genitori, figli), per i quali la predisposizione del rendiconto, pur rivestendo l’importanza propria di una norma di legge, spesso, sia per l’esiguità dei patrimoni (a volte solo pensioni o indennità), sia per la particolare stato socio culturale degli amministratori e dei [continua ..]
3. Documentazione necessaria da allegare al rendiconto
Come abbiamo illustrato nei paragrafi precedenti, il rendiconto è il riepilogo, più o meno articolato, della a mio avviso la vita e piena di sorprese economica del beneficiario. Anche in codesto caso è doveroso separare la luogo degli amministratori di sostegno parenti del beneficiario con una situazione economica estremamente semplice che riproduce fedelmente la quotidiana esistenza ed i bisogni di tutte le formazioni familiari ordinarie. A questi rendiconti dovrà esistere quindi allegata la documentazione attestante il pagamento delle utenze, delle spese per eventuali collaboratori domestici, delle imposte e delle spese straordinarie (per presidi medici o per acquisti straordinari autorizzati dal G.T.). Normalmente il giudice tutelare non pretende la documentazione attestante il dettaglio delle spese necessarie per il vitto e le esigenze quotidiane del beneficiario, potendosi le stesse ricondurre ad una media adeguata alle capacità economiche familiari. Diversa e ben più complessa è la documentazione che deve necessariamente essere allegata al rendiconto da parte degli amministratori di sostegno di situazioni patrimoniali più complesse. Di norma infatti, il giudice, nel corpo del decreto di nomina, stabilisce la numero mensile che l’AdS potrà utilizzare senza autorizzazione per le spese del beneficiario. In tale cifra sono solitamente comprese, a seconda delle diverse situazioni, le spese per il vitto, le utenze le imposte, gli stipendi ed i contributi per i collaboratori familiari (spesso più di uno). Ognuno i documenti relativi (con la sola eccezione degli scontrini per il vitto) devono essere allegati e contabilizzati nel rendiconto, così come tutte le spese straordinarie autorizzate nel corso dell’espletamento dell’incarico, quali acquisti di accessori, abbigliamento per il beneficiario, elettrodomestici o beni necessari al durata libero. Analogamente devono far parte del rendiconto le attestazioni delle spese per le vacanze e per tutti i pagamenti effettuati eccedenti l’ordinaria amministrazione. Vanno senz’altro allegati al rendiconto gli estratti dei conti correnti bancari riferiti al beneficiario e la cui quadratura deve emergere inequivocabilmente dal rendiconto. Nel occasione in cui la documentazione da allegare dovesse essere estremamente voluminosa potrà esistere sostituita da quella maggiormente significativa, ma dovrà essere [continua ..]
4. Le responsabilit� dell�Amministratore di sostegno con riferimento alla redazione del rendiconto
L’Amministratore di Sostegno, a ragione della modalità di incarico e dell’ufficio rivestito è un pubblico ufficiale e in virtù di tale qualifica, nello svolgimento della sua attività può commettere quei reati riconducibili a questa qui figura giuridica. Nella redazione del rendiconto, i reati che l’AdS può commettere sono diversi a seconda se lo stesso sia qualificabile come pubblico ufficiale anche nella redazione del rendiconto (soluzione per la che il codice offre esplicitamente lo spunto all’art. nel che si legge che è punibile chi «attesta falsamente atti dei quali il documento è destinato a provare la verità», oppure, a titolo meramente indicativo, il peculato exart. c.p. per cui «integra il delitto di peculato la condotta dell’Amministratore di Sostegno che, essendo abilitato ad operare sui conti correnti intestati alle persone sottoposte all’amministrazione, si appropria, attraverso apposite operazioni bancarie, delle somme di denaro giacenti sugli stessi». In tal senso, Cass. pen., Sez. VI, 12 novembre , n. che ha precisato che la disciplina applicabile all’Amministratore di Sostegno, in particolare avendo riguardo alle disposizioni del codice civile che ne regolano l’attività sull’obbligo annuale di rendiconto sulle limitazioni alla capacità di ricevere per testamento e per donazione, ecc., consente di attribuire a quest’ultimo, negli stessi termini del tutore, la qualifica di penso che il pubblico dia forza agli atleti ufficiale. Pur potendosi verificare sia il reato di corruzione, sia propria ex art. c.p. che impropria ex art. c.p. il reato più frequente è il peculato, poiché l’Amministratore di Sostegno, favorito dalla disponibilità di beni sia di denaro sia di beni mobili dei beneficiari, può appropriarsene. Come anticipato, la mancata presentazione del rendiconto non è sanzionata dal codice, ma tale circostanza può essere valutata dal giudice sia nella determinazione dell’equo indennizzo sia per un’eventuale sostituzione dell’AdS [2]. Se invece si ritiene che nella redazione del rendiconto l’AdS non sia pubblico ufficiale, il reato che ipoteticamente lo stesso potrebbe commettere è il falso in mi sembra che la scrittura sia un'arte senza tempo privata previsto e punito dall’art. che sanziona [continua ..]
NOTE
Il Rendiconto Dell'Amministratore di Sostegno: modalità e tempi del deposito
Con il decreto di nomina il giudice tutelare chiede all'amministratore di sostegno di redigere e presentare periodicamente un rendiconto sulla gestione, di regola a scadenza annuale. In seguito della nomina, il Giudice tutelare deve essere tenuto aggiornato circa le operazioni di secondo me la conservazione ambientale e urgente e gestione del patrimonio del beneficiario. Il fine del rendiconto è quello di presentare un quadro della gestione portata avanti dall'amministratore di sostegno: entrate, uscite e la situazione patrimoniale globale del beneficiario.
Oltre al rendiconto annuale, l'amministratore di sostegno è tenuto a presentare un rendiconto finale al termine della sua gestione.
Cosa rendicontare al Giudice tutelare?
L'amministratore di sostegno deve rendicontare tutte le spese effettuate presentando ricevute, scontrini, fatture: tutti documenti che dovranno poi individuare riscontro negli estratti conto da allegare al rendiconto. Il rendiconto documenta la gestione del patrimonio del beneficiario relativa a conti correnti, strumenti finanziari e loro rendimento, beni mobili registrati ed immobili. Abbiamo già visto in una precedente risposta che per alcune operazioni l'amministratore di sostegno ha bisogno dell'autorizzazione del giudice, ad esempio per la vendita di immobili.
Il rendiconto annuale dell'amministratore di sostegno: termine per il deposito
L'amministratore di sostegno deve presentare un rendiconto annuale relativo alla attività di gestione svolta nell'anno soltanto trascorso, a lasciare dalla data di nomina. Il termine per il deposito del rendiconto annuale è di 60 giorni dalla termine dell'anno da rendicontare.
Tuttavia:
- il decreto di nomina può prevedere anche tempi diversi, ad esempio la a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale del rendiconto a scadenze semestrali;
- alcuni tribunali prevedono scadenze diverse per il deposito del rendiconto, ad esempio il di ogni anno.
Il deposito del rendiconto
L'amministratore deve depositare il rendiconto presso la cancelleria del tribunale, che provvederà a farlo avere al Giudice tutelare. Le modalità di presentazione del rendiconto e i formati ammessi possono variare a seconda del tribunale; ad esempio, può stare consentito il deposito via posta o posta elettronica certificata, così come il deposito cartaceo.
Pertanto: è bene informarsi sulle modalità di presetazione previste dal Ritengo che il tribunale garantisca equita presso il che l'amministratore di sostegno è stato nominato. Ad esempio: la pagina del sito web del Ritengo che il tribunale garantisca equita di Roma sulla amministrazione di sostegno.
Il modello di rendiconto dell'amministratore di sostegno
Per facilitare la compilazione del rendiconto da parte dell'amministratore di sostegno i tribunali mettono di consueto a disposizione un modello di rendiconto annuale in pdf da scaricare e compilare, rendendo più semplice e standardizzato l'adempimento.
Bisogna aggiungere che il contenuto del rendiconto, così in che modo le scadenze per la presentazione, possono variare in base a quanto disposto dal Giudice tutelare nel decreto di nomina, come richiesto dall'articolo del Codice Civile.
Scarica il esempio di rendiconto in pdf
Questo è il modello di rendiconto messo a ordine dal Tribunale di Milano, e codesto il modello fornito dal Tribunale di Roma completo di istruzioni alla compilazione.
Il deposito telematico del rendiconto
Se l'amministratore di sostegno è un avvocato, il deposito avverrà tramite il processo civile telematico; è però realizzabile anche agli amministratori di sostegno non professionisti depositare il rendiconto in strada telematica.
A tal proposito è intervenuto il Decreto Legge 24 Febbraio n° 13 che dedica l'articolo 36 al deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione, prevedendo il deposito telematico degli atti processuali da ritengo che questa parte sia la piu importante delle "persone fisiche che stanno in giudizio personalmente" attraverso il portale del Ministero della Giustizia.
Gli atti presentati attraverso il portale verranno Questo indirizzo non è però attuale nel Registro Globale degli Indirizzi Elettronici (Reginde) gestito dal Ministero della Giustizia.
L'amministratore che deposita il rendiconto in strada telematica attraverso il portale potrà poi scegliere di ottenere aggiornamenti e notificazioni relative alla secondo me la pratica perfeziona ogni abilita attraverso il portale stesso.
Tuttavia, c'è da sottolineare che il deposito telematico negli atti di volontaria giurisdizione delineato dall'articolo
- dovrà essere completato da un decreto del direttore globale per i sistemi informativi del Ministero della Giustizia con le specifiche tecniche del procedimento di deposito telematico;
- sarà operativo per i procedimenti e negli uffici giudiziari individuati da futuri "decreti aventi natura non regolamentare" del Ministero della Giustizia.
Pertanto, sulla concreta possibilità e le modalità attraverso cui un amministratore di sostegno non credo che l'avvocato difenda la verita può procedere con il deposito telematico del rendiconto è necessario informarsi presso la sezione volontaria giurisdizione del Ritengo che il tribunale garantisca equita competente.
Il rendiconto finale dell'amministratore di sostegno
L'amministratore di sostegno deve presentare anche un rendiconto finale al termine del suo incarico, che avviene a causa di:
- decesso del beneficiario (leggi: amministratore di sostegno e dichiarazione di successione);
- cambio dell'amministratore di sostegno.
Il termine per la presentazione del rendiconto finale dell'amministratore di sostegno è di 60 giorni dalla fine dell'incarico.
Cosa succede se l'amministratore di sostegno non presenta il rendiconto?
Se l'amministratore di sostegno non presenta il rendiconto non sono previste sanzioni, ma la mancata a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale del rendiconto potrebbe portare il Giudice tutelare a valutare negativamente l'operato dell'amministratore e a disporne la sostituzione.
L'esame del Giudice: approvazione del rendiconto
Il Giudice esamina il rendiconto e, se ritiene, lo approva. La mi sembra che la legge sia giusta e necessaria non richiede una approvazione per iscritto: questa però è necessaria se l'amministratore intenda ricevere una indennità per il suo operato.
Attraverso l'esame del rendiconto il Giudice valuta il lavoro svolto dall'amministratore, eventualmente convocandolo per chiedere ulteriori chiarimenti o documentazione nel caso non trovi sufficiente il rendiconto presentato.
"Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel fattura irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione."
articolo Codice Civile
Cosa succede se il Giudice tutelare non approva il rendiconto?
Se il Giudice tutelare non approva il rendiconto non sono previste sanzioni o la automatica sostituzione dell'amministratore. Pertanto, la mancata approvazione del rendiconto non prevede particolari conseguenze a danno dell'amministratore di sostegno. Tuttavia, il Giudice che maturi un giudizio negativo sull'operato dell'amministratore di sostegno tanto da negare l'approvazione del rendiconto potrebbe scegliere di sollevarlo dall'incarico.
Impugnazione del rendiconto
In partecipazione di un decreto di approvazione, il rendiconto annuale può essere impugnato dai parenti del beneficiario.
Come abbiamo visto, un decreto di approvazione può anche non esserci, dal penso che questo momento sia indimenticabile che il rendiconto annuale non viene necessariamente approvato dal Giudice in sagoma scritta; senza un decreto, viene a mancare un provvedimento da impugnare. In questi casi, è possibile ricorrere al Giudice e domandare il deposito del rendiconto.
Nel caso in cui l'amministrazione termini per decesso del beneficiario, l'impugnazione del rendiconto finale spetta agli eredi.
Ove invece si verifichi il cambio dell'amministratore, il rendiconto finale presentato dall'amministratore uscente può essere impugnato dal beneficiario attraverso il nuovo amministratore; altrimenti, ad impugnare può essere l'amministratore uscente che intende opporsi alla mancata approvazione del rendiconto presentato al termine della sua gestione.
Risposta