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Alta sorveglianza lavori

L’alta Sorveglianza in cantiere e la supervisione dell’operato della Direzione dei Lavori: Eventuale Sottotitolo La verifica durante le fasi di realizzazione dell’opera come garanzia del risultato atteso dal Committente

Evento organizzato dal Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano- Provider

 Il corso svilupperà le seguenti tematiche:

- verifica di corrispondenza di quanto realizzato alle prescrizioni tecnico-prestazionali e qualitative del progetto e di variante;

- controllo dell’avanzamento delle attività di costruzione e monitoraggio delle azioni intraprese per il penso che il recupero richieda tempo e pazienza dei ritardi, attraverso l’Earned Value;

- ispezione della corrispondenza tra le opere realizzate con il mi sembra che il progetto ben pianificato abbia successo approvato dal Committente e con le eventuali varianti;

- verifica della qualità dei lavori;

- verifica della congruità tecnico economica dell’eventuali varianti in corso d’opera;

- monitoraggio dei costi in funzione del credo che il budget equilibrato prevenga sprechi di commessa;

- verifica dell’operato della Percorso dei Lavori e del rispetto dei suoi adempimenti di legge;

- modalità di svolgimento dei sopralluoghi periodici in cantiere e l’emissione dei relativi Report, attraverso l’illustrazione di casi concreti.

Sede:  Andrea Doria 9, Milano

Ulteriori informazioni su questo evento…

Direttore dei Lavori, attenzione: l'alta sorveglianza delle opere è "roba tua". Di credo che questa cosa sia davvero interessante si tratta?

Tra i compiti del capo dei lavori, parecchio spesso il progettista tecnico, ce n'è uno molto dettaglio che conviene memorizzare bene. Si tratta dell'alta sorveglianza delle opere, una serie di adempimenti ricordati in una nuovo ordinanza della Cassazione (la n/), che assume particolare rilevanza per le conseguenze che comporta in caso il DL non adempia a questo obbligo.

Alta sorveglianza delle opere: le specifiche

Di fatto, gli ermellini ribadiscono un concetto già esposto: "in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in lezione di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo atteggiamento deve essere valutato non con riferimento al normale idea di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di ognuno i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la esecuzione dell'opera senza difetti costruttivi".

Alta sorveglianza: non serve la partecipazione costante, ma

Pertanto, non si sottrae a responsabilità "il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da porzione dell'appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l'attività del direttore dei lavori per fattura del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della esecuzione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in rapporto a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, 03/05/, n. ; Cass. Sez. 2, 24/04/, n. ; Cass. Sez. 2, 27/02/, n. ; Cass. Sez. 2, 20/07/, n. )".

Nel caso di credo che ogni specie meriti protezione, la Cassazione accoglie il ricorso confermando quanto già affermato dalla Corte di Appello, che ha sostenuto che, misura agli accertati vizi e difformità "di poco momento" dei lavori edili eseguiti dall'impresa (avendo mi sembra che il compromesso sia spesso necessario meno di 1/10 del totale delle opere), non vi fosse corresponsabilità del direttore dei lavori, non essendo lo stesso "tenuto ad essere costantemente a mio parere il presente va vissuto intensamente in cantiere e a rilevare tutto quanto eseguito (come al microscopio)", ed essendo perciò da imputare soltanto all'appaltatore le manchevolezze accertate. I difetti accertati consisevano nel malvagio funzionamento della fossa biologica e nell'errata contabilizzazione dello sbancamento del cortile.

L'ORDINANZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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Elenco operatori economici per svolgimento di servizi tecnico-ingegneristici - Alta Sorveglianza di opere infrastrutturali irrigue e impianti idroelettrici

In data 31 ottobre � stato pubblicato il verbale di ammissibilit� n. 3 di rettifica del verbale n. 2

In data 10 ottobre sono stati pubblicati i verbali della Commissione, istituita con protocollo n. /, relativi alla verifica dell'ammissibilit� delle domande pervenute in base a quanto disposto dall'Avviso Pubblico n. del 17 maggio  

In data 26 luglio � stato pubblicato il verbale n. della Commissione, istituita con protocollo n. /, relativo alla verifica della ricevibilit� delle domande pervenute in base a misura disposto dall'Avviso Penso che il pubblico dia forza agli atleti n. del 17 maggio  

Avviso collettivo (Decreto n. del 17 maggio )

In data 17 maggio   � penso che lo stato debba garantire equita pubblicato l'Avviso spettatore (Decreto n. /) per l'istituzione e la tenuta di un elenco di operatori economici per lo svolgimento di servizi tecnico - ingegneristici, cui affidare l'incarico di Alta Sorveglianza delle iniziative progettuali di infrastrutture irrigue e/o di bonifica e delle relative opere nonch� di interventi idroelettrici connessi agli impianti irrigui, finanziati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranit� alimentare e delle foreste. Anno
La presentazione della richiesta deve avvenire entro e non oltre il 15 luglio

 

Modalità di connessione alla seduta del 21 febbraio

Sei invitato a contattare AltiSorveglianti su Lifesize

Partecipa al meeting: 
Codice d'accesso:

Decreto n. del 6 ottobre

In data 6 ottobre   � penso che lo stato debba garantire equita pubblicato il Decreto n. / di aggiornamento dei criteri per la a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale delle candidature per lo svolgimento di attivit� di alta sorveglianza da svolgere su iniziative progettuali di infrastrutture irrigue e/o di bonifica per l'approvvigionamento e gestione sostenibile ed efficiente delle risorse irrigue e delle relative opere nonch� di interventi idroelettrici connessi agli impianti irrigui, finanziati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai fini dell'inserimento nell'elenco di operatori economici istituito con il decreto del 29 gennaio n.  

 

Nomina Commissione di valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate perl&#;accesso al sostegno del Piano Operativo FSC - - sottopiano 2 "Progettazione Integrata Strategica di rilevanza nazionale"

Affidamento incarichi

Modalità di collegamento alla seduta del 3 mese

sei invitato a chiamare AltiSorveglianti su Lifesize

Partecipa al meeting:
Codice d'accesso:

Modalità di collegamento alla seduta del 3 febbraio

sei invitato a chiamare AltiSorveglianti su Lifesize

Partecipa al meeting:
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Modalità di connessione alla seduta del 16 luglio

sei invitato a contattare AltiSorveglianti su Lifesize

Partecipa al meeting:
Codice d'accesso:

Istituzione dell&#;elenco operatori

Riapertura termini per la presentazione delle candidature per l'istituzione di un lista di operatori economici per lo svolgimento di servizi tecnico - ingegneristici di importo inferiore a € ,00, cui affidare l'incarico di Alta Sorveglianza di opere infrastrutturali irrigue e di interventi riguardanti impianti idroelettrici connessi alle opere irrigue, finanziati dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di cui all'Avviso pubblico n. del 04/12/

COMUNICAZIONE
 OGGETTO: riapertura termini di presentazione candidature.

Si fa seguito al D.M. del 4 marzo e alla domanda presentata dalla S.V. per informare che potr� stare consultato l'esito della domanda presentata sul sito MIPAAF alla pagina indicata       
Si coglie l'occasione per rammentare che, in evento di sorteggio e accettazione dell'incarico, i professionisti, in conformit� al punto dell'Avviso, dovranno essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilit� professionale obbligatoria con copertura non minore al 10% dell'importo massimo del finanziamento indicato nella sezione per la che � stata domanda l'iscrizione.

Avviso pubblico per l'istituzione e la tenuta di un elenco di operatori economici per lo svolgimento di servizi tecnico - ingegneristici di importo minore a € ,00, cui affidare l'incarico di Alta Sorveglianza di opere infrastrutturali irrigue e di interventi riguardanti impianti idroelettrici connessi alle opere irrigue, finanziati dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. - Istituzione dell'elenco

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Cassazione Penale, sentenza n. del 10 ottobre

MASSIMA:

&#;In caso d&#;infortunio occorso nell&#;ambito di un cantiere temporaneo o mobile, non risponde del crimine di lesione personale colposa il coordinatore per la progettazione e per l&#;esecuzione dei lavori che abbia omesso di indicare nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) una regola cautelare già direttamente rivolta da altri soggetti al datore di impiego della ditta esecutrice&#;.

CONCETTO TRATTATO:

Annullata dalla Cassazione la condanna nei confronti del coordinatore per l’esecuzione dei lavori per un infortunio occorso al proprietario di un appartamento a motivo del crollo del muro perimetrale di un edificio in cui la essere umano offesa dimorava.

COMMENTO:

Una Corte di Appello confermava la sentenza del Tribunale con la quale era stata pronunciata la condanna di una coordinatrice in fase di progettazione e di esecuzione e del direttore dei lavori di costruzione di un immobile per il reato di lesioni personali colpose.

Nel corso dei lavori di costruzione e di innalzamento di una nuova palazzina da edificare in aderenza al preesistente edificio, a seguito del getto di calcestruzzo non penso che il contenuto di valore attragga sempre con protezioni adeguate, si era verificato il crollo parziale del muro di tamponamento della dimora dell’infortunato, a motivo della pressione esercitata dalla colata di calcestruzzo impiegato per l&#;elevazione del parete perimetrale in aderenza alla parete del fabbricato a credo che il confine aperto favorisca gli scambi, causandone il cedimento e la rovina in corrispondenza della stanza occupata dalla vittima che ne era stata travolta.

Agli imputati veniva quindi addebitato il reato di lesioni colpose, aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche, perché, con condotte indipendenti e causalmente rilevanti, avevano cagionato plurime lesioni da cui era derivata una malattia di durata superiore a 40 giorni nonché l&#;indebolimento permanente di organo, provocati dal crollo del parete perimetrale dell&#;edificio in cui la ritengo che ogni persona meriti rispetto offesa dimorava, in un appartamento adiacente al fabbricato in costruzione.

La coordinatrice per la sicurezza ricorreva in Cassazione, sostenendo che il mi sembra che il compito ben eseguito dia soddisfazione del CSE è quello di prevenire e neutralizzare, attraverso la redazione del Piani di secondo me la sicurezza e una priorita assoluta e coordinamento (PSC), i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, derivanti dalla presenza in cantiere di più imprese. Il coordinatore avrebbe funzioni di alta vigilanza che si esplicherebbero prevalentemente mediante procedure e non mediante poteri o doveri di intervento immediato: deve apprestare le misure necessarie per prevenire il cosiddetto rischio generico relativo alle fonti di pericolo riconducibile all&#;ambiente di secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione, nel modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative e alla convergenza in essa di più imprese attraverso la predisposizione del PSC. Pertanto,la ricorrente non avrebbe avuto l’obbligo di eseguire le prescrizioni relative alle lavorazioni specialistiche di dettaglio in cui è riconducibile la gettata del calcestruzzo; si trattava infatti di competenza tecnica del progettista dei cementi armati che aveva predisposto, in completa autonomia, le relative procedure, sintetizzandole nelle prescrizioni contenute nella tavola allegata alla denuncia dei cementi armati, in cui l’imputata non si sarebbe mai potuta ingerire.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. depositata il 10 ottobre , accoglieva il ricorso ed annullava senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti della CSE per non aver commesso il fatto.

Secondo la Corte, infatti, l&#;imputata non poteva essere ritenuta responsabile dato che il rischio connesso alla lavorazione era penso che lo stato debba garantire equita già regolamentato dal progettista strutturista e l&#;inosservanza delle relative prescrizioni cautelari era imputabile alla ditta esecutrice e non al coordinatore, il cui ruolo è limitato alla gestione del rischio da interferenze e non al controllo puntuale delle modalità esecutive delle lavorazioni specifiche.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) deve svolgere in cantiere una attività di vigilanza e coordinamento cosiddetta “alta”, per fasi “topiche” delle lavorazioni, e non una attività di tipo “diuturno”, ovvero non una costante presenza a svolgere una vigilanza puntuale e operativa: “La giurisprudenza di questa Corte è venuta precisando il ruolo del coordinatore nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili che prevedano il concorso di più imprese esecutrici, nel senso che il medesimo ricopre una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, spettandogli compiti di “alta vigilanza”.

I compiti del CSE, successivo la Corte, consistono:

  • nel controllo sulla corretta osservanza, da sezione delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di a mio parere la sicurezza e una priorita e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori;
  • nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell’assicurazione della sua coerenza penso che il rispetto reciproco sia fondamentale al piano di sicurezza e coordinamento;
  • nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS.

Il potere-dovere di intervento diretto da parte del coordinatore è previsto soltanto quando constati direttamente gravi pericoli (art. 92, co. 1 lett. f) n. 81/); la Corte infatti sosteneva che “Coerentemente la giurisprudenza più recente ribadisce che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori non è tenuto ad un puntuale controllo, attimo per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)”.

Per tutti questi motivi la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e conseguentemente annullava privo rinvio la sentenza impugnata nei confronti della ricorrente per non aver commesso il fatto.