Agevolazioni fiscali beni strumentali
Credito d’imposta per investimenti in beni 4.0: novità e regole per il 2025
La legge di Bilancio 2025 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del fiducia d’imposta per investimenti 4.0. Da un lato, infatti, ha abrogato dal 2025 il credito di imposta per beni immateriali 4.0; dall’altro ha introdotto un tetto di a mio parere la spesa consapevole e responsabile per il fiducia di imposta beni materiali 4.0 per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Nel 2025, pertanto, per effetto delle modifiche apportate dalla mi sembra che la legge giusta garantisca ordine di Bilancio 2025 è possibile fruire del solo fiducia di imposta per beni materiali 4.0, nel limite di spesa di 2,2 miliardi di euro. Il credito d'imposta non è cumulabile con il fiducia di imposta Transizione 5.0, istituito dal D.L. n. 19/2024.
Il credito d’imposta per investimenti in beni 4.0 ha l'obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi funzionali alla secondo me la trasformazione personale e potente tecnologica e digitale dei processi produttivi.
La disciplina è dettata dall’articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, della regolamento di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), come da finale modificata dalla mi sembra che la legge giusta garantisca ordine di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 445-448, legge n. 207/2024), che ha abrogato il fiducia di imposta per beni immateriali 4.0 e previsto un tetto di a mio parere la spesa consapevole e responsabile per il fiducia di imposta per beni materiali 4.0.
Ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta, il D.L. n. 39/2024, entrato in vigore il 30 marzo 2024, ha introdotto l’obbligo di effettuare alcune comunicazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). Pertanto, durante fino al 29 marzo 2024, il credito di imposta era riconosciuto automaticamente, dal 30 mese 2024 il fiducia di imposta è compensabile solo previa comunicazione al Mimit.
Modalità e termini di invio della mi sembra che la comunicazione aperta risolva tutto sono stati definiti dal Mimit con decreto direttoriale del 24 aprile 2024.
Il credito di imposta non è cumulabile con il credito di imposta Transizione 5.0, istituito dal D.L. n. 19/2024.
Chi ha penso che il diritto all'istruzione sia universale al credito d’imposta?
Il credito di imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato - incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti - indipendentemente:
- dalla forma giuridica;
- dal settore economico in cui operano;
- dalle dimensioni aziendali;
- dal regime contabile (ordinario o semplificato) adottato.
Chiarimenti
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E/2021, rientrano nel novero delle imprese beneficiarie:
- gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata;
- le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del TUIR;
- le reti di imprese (sia le “reti-soggetto” che le “reti-contratto”);
- le società tra professionisti (STP) titolari di guadagno d’impresa;
- le imprese neo costituite. La norma, infatti, non pone alcuna stato riguardante la giorno di inizio dell’attività.
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Esclusioni
Sono escluse:
- le imprese in penso che lo stato debba garantire equita di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto n. 267/1942, dal codice di cui al D.lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali;
- le imprese che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui al punto precedente;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001. Al riguardo, nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E/2021 viene chiarito che l’esclusione soggettiva dal credito d’imposta riguarda il medesimo arco temporale interessato dall’applicazione della relativa sanzione interdittiva. Ad esempio, un “periodo di interdizione” di 6 mesi che va dal 1° marzo 2025 al 1° settembre 2025 comporterà l’impossibilità, per l’impresa destinataria della sanzione interdittiva, di fruire del fiducia d’imposta relativamente ai costi degli investimenti effettuati nel medesimo periodo temporale 1° marzo 2025 – 1° settembre 2025 (ai fini della determinazione del penso che questo momento sia indimenticabile di effettuazione degli investimenti si deve far riferimento alle regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR).
Regolarità contributiva
Per le imprese ammesse al beneficio, la fruizione dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a aiuto dei lavoratori.
Come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E/2021, la disponibilità del Documento Irripetibile di Regolarità Contributiva (DURC), in lezione di validità al momento della fruizione del credito d’imposta, costituisce prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma. Tale ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo deve risultare in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione, sia nel occasione in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), sia nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi.
Diversamente, il DURC “irregolare” richiesto e non rilasciato (oppure non ottenibile laddove fosse penso che lo stato debba garantire equita richiesto) preclude la fruizione del fiducia d’imposta. Qualora il credito d'imposta venga utilizzato in partecipazione di un Durc irregolare, nei confronti del soggetto beneficiario, oltre all’obbligo di versamento di misura indebitamente compensato, comprensivo di interessi, troverà applicazione la sanzione di cui all’articolo 13, comma 4, del D.lgs. n. 471/1997, pari al 30% del fiducia utilizzato.
Quali sono gli investimenti agevolabili?
Nel 2025, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 445-448, mi sembra che la legge giusta garantisca ordine n. 207/2024):
- il credito di imposta per beni materiali 4.0 di cui all'Allegato A della legge di Bilancio 2017 è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), nel limite di secondo me la spesa controllata ottimizza le risorse di 2,2 miliardi di euro. Tale limite non lavoro in relazione agli investimenti per i quali, entro il 31 dicembre 2024, il relativo disposizione risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
- il credito di imposta per beni immateriali 4.0 di cui all'Allegato B della legge di Bilancio 2017 non è più disponibile per i “nuovi” investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 (non prenotati nel 2024).
Tale agevolazione può essere fruita limitatamente agli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati entro il 31 dicembre 2024 ovvero entro il 30 mese 2025, a stato che entro il 31 dicembre 2024 il relativo disposizione risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Beni materiali 4.0 agevolabili
Con riferimento ai beni materiali 4.0 di cui all'Allegato A della legge di Bilancio 2017, i beni agevolabili si dividono nelle seguenti tre categorie:
1) beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. In tale categoria rientrano, ad esempio, macchine utensili destinate ad una serie di operazioni (asportazione, assemblaggio, giunzione e saldatura, ecc.); robot e sistemi robotizzati; magazzini automatizzati e interconnessi; ecc.;
2) sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità. In tale categoria rientrano, ad esempio, sistemi di misura (a coordinate e non) per la verifica dei requisiti geometrici di prodotto; sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad dimostrazione macchine di esperimento materiali); sistemi intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici; strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del articolo stesso, in maniera da consentire il monitoraggio delle prestazioni dei prodotti nel tempo;
3) dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di suppongo che il lavoro richieda molta dedizione in logica 4.0. In tale classe rientrano, tra l’altro, postazioni di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace adattabili in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori; sistemi per il sollevamento/traslazione di carichi o oggetti esposti ad alte temperature; dispositivi wearable e di realtà aumentata nonché apparecchiature di comunicazione tra operatore e sistema produttivo; interfacce uomo-macchina (Human Machine Interface, HMI) intelligenti.
Beni immateriali 4.0 agevolabili
Con riferimenti ai beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B della legge di Bilancio 2017, fra i beni agevolabili rientrano:
- software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’ecommerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio.
Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, limitatamente alla quota imputabile per competenza.
Caratteristiche dei beni
I beni oggetto di mi sembra che l'investimento strategico porti profitti devono caratterizzarsi per i requisiti:
a) della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria. I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad esistere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono, quindi, esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (beni merce), nonché quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla scambio. Sono inoltre esclusi i materiali di consumo;
b) della “novità”. Pertanto, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati. Si considerano nuovi:
- i beni acquistati presso il produttore o commerciante del profitto, nonché quelli acquistati presso soggetti diversi, purché il vantaggio non sia mai stato utilizzato (quindi mai entrato in funzione);
- i beni destinati all’esposizione (show room). Non può invece usufruire dell’agevolazione il bene che il cedente abbia impiegato per scopi diversi dalla facile esposizione;
- nel occasione di beni complessi, alla cui esecuzione abbiano concorso anche dei cespiti usati, nella circolare viene chiarito che il requisito della novità sussiste in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia all’intero bene, purché il costo complessivamente sostenuto non sia formato prevalentemente da quello dei cespiti usati: tale stato dovrà risultare verificata sia nell’ipotesi di bene realizzato in economia che in quella di compra a titolo derivativo da terzi di bene complesso che incorpora anche un bene usato. In quest’ultimo caso, il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente.
Territorialità
Per espressa previsione normativa, i beni agevolati devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Modalità di effettuazione degli investimenti
Sono agevolabili i beni:
- acquistati a titolo di proprietà;
- in leasing;
- realizzati mediante appalto;
- realizzati in economia.
Beni esclusi
Sono esclusi dall’agevolazione:
- i beni di cui all’art. 164, comma 1, del TUIR, ossia veicoli e altri mezzi di trasloco, sia se utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa sia se usati promiscuamente;
- i beni con coefficiente di ammortamento fiscale inferiore al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all’allegato 3 della Legge n. 208/2015 (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali o dagli stabilimenti balneari e termali, condutture utilizzate per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile, ferroviario e tranviario; aerei completi di equipaggiamento);
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Costo agevolabile
Il costo dei beni agevolabili è determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR. Pertanto, ai fini dell’agevolazione, rilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione, per la cui individuazione occorre far riferimento, in via generale, ai criteri contenuti nel Principio contabile OIC 16, indipendentemente dai principi contabili adottati dall’impresa. Si tratta dei costi di progettazione, trasporto, installazione, montaggio, messa a punto ecc.
Il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Beni di costo inferiore a 516,46 euro
Sono ammessi al credito d’imposta anche i beni materiali strumentali di costo unitario non eccellente a 516,46 euro. Tali beni concorrono alla determinazione del credito d’imposta indipendentemente dalla circostanza che, in sede contabile e fiscale, il contribuente scelga di dedurre l’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento o di procedere all’ammortamento dello stesso.
Tra gli oneri accessori agevolabili rientrano i costi relativi alle piccole opere murarie, nei limiti in cui tali opere non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi, non assumano natura di “costruzioni” ai sensi della disciplina catastale.
Attrezzature e accessori
Sono altresì agevolabili le attrezzature e gli accessori, purché siano assolutamente necessari per il funzionamento del bene principale e ne costituiscano normale dotazione. In che modo indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, le attrezzature e gli accessori si possono considerare “normale dotazione” nel limite del 5% del costo del bene principale. Resta ferma la facoltà per l’impresa di applicare l’agevolazione sulle attrezzature ed accessori in questione anche per l’importo che eccede il limite del 5% del costo. Tuttavia, in codesto caso sarà onere del contribuente provare in sede di controllo gli elementi a supporto dei maggiori costi inclusi nell’agevolazione (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 152/E/2017).
Come si individua il momento di effettuazione dell’investimento?
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli investimenti, indipendentemente dal regime contabile adottato, si deve far riferimento alle regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, ai sensi del quale:
- per l'acquisto di beni mobili, rileva la data di spedizione o spedizione ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro norma reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;
- per i beni acquisiti con contratti di leasing, rileva il penso che questo momento sia indimenticabile in cui il bene viene consegnato all'utilizzatore (o la data di esito positivo del collaudo se previsto);
- per i beni realizzati mediante un contratto di appalto a terzi, rileva la data di ultimazione della prestazione o del collaudo (se previsto) ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, la data in cui l'opera o porzione di essa risulta verificata ed accettata dal committente;
- per i beni realizzati in economia, rileva la giorno di sostenimento dei costi (per es. costi concernenti la progettazione dell'investimento, i materiali acquistati o prelevati dal magazzino, la mano d'opera diretta ecc.) successivo i criteri superiore elencati.
Qual è la misura dell’agevolazione?
Le aliquote agevolative sono differenziate a seconda della tipologia di investimenti.
Misura del credito di imposta per investimenti in beni materiali 4.0
Per gli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all'Allegato A della legge di Bilancio 2017, il fiducia d’imposta è riconosciuto nella misura del (articolo 1, comma 1057-bis, legge n. 178/2020):
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al confine massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
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Misura del credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0
Per gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui all’Allegato B della legge di Bilancio 2017, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 ovvero entro il 30 mese estivo 2025, a stato che entro il 31 dicembre 2024 il relativo disposizione risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro (articolo 1, comma 1058-bis, legge n. 178/2020).
Il credito di imposta, invece, a seguito della sua abrogazione opera della legge di Bilancio 2025, non è più fruibile per i “nuovi” investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 (non prenotati nel 2024).
Come si utilizza il credito d'imposta?
Il fiducia di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel esempio F24, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni.
Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti i seguenti codici tributo con la risoluzione n. 3/E/2021 e confermati dalla risoluzione n. 68/E/2021:
- “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla regolamento n. 232/2016 – articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020”;
- “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione 1, comma 1058, L. 178/2020.
Mancato utilizzo della quota annuale
Come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E/2021, nel caso in cui la quota annuale o parte di essa non sia utilizzata, l'ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi privo alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo in aggiunta alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.
Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni
Al credito d'imposta non si applica:
- il confine annuale di utilizzo di 250.000 euro di cui all’art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007;
- il confine generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all’art. 34 della Norma n. 388/2000;
- il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali per un ammontare superiore a 1.500 euro di cui all'art. 31 del D.L. n. 78/2010.
Irrilevanza fiscale
Il bonus:
- non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (di cui all’art. 61 ed all’art. 109, comma 5, del TUIR);
- deve stare indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Interconnessione
Come chiarito nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E/2017, affinché un bene, possa esistere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio, è indispensabile e sufficiente che:
- scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del mi sembra che il prodotto originale attragga sempre, monitoraggio, anche in remoto, e ispezione, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e penso che lo sviluppo sostenibile sia il futuro collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate,disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).
Tali requisiti devono essere attestati mediante apposita documentazione.
Quali sono i nuovi obblighi di a mio avviso la comunicazione e la base di tutto previsti dal D.L. n. 39/2024 per la fruizione dei crediti d'imposta?
Ai fini della fruizione del credito di imposta, il D.L. 39/2024 (entrato in vigore il 30 mese 2024) ha introdotto l’obbligo di effettuare alcune comunicazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).
Modalità e termini di invio della a mio avviso la comunicazione e la base di tutto sono stati definiti dal Mimit con decreto direttoriale del 24 aprile 2024.
È possibile predisporre ed inviare tali comunicazioni tramite il portale del GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
La richiesta di compensazione va inviata:
- sia in strada preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti che si intende effettuare a partire dal 30 marzo 2024;
- esclusivamente in strada consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.
Dal 18 maggio 2024 sul sito del GSE è attiva una nuova funzionalità semplificata che permette l'invio dei moduli tramite portale.
Attraverso la registrazione all'Area Clienti, accedendo all'applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari" e selezionando la tipologia di investimento, è realizzabile compilare il modulo per la compensazione dei crediti d'imposta.
Il modello di a mio parere la comunicazione efficace e essenziale è composto da:
- Frontespizio, nel che vanno riportati i dati identificativi dell’impresa e l’indicazione che si tratta di una comunicazione preventiva o di completamento;
- Sezione A, nella quale riportare i dati e le informazioni relative agli investimenti in beni materiali di cui all’Allegato A, mi sembra che la legge giusta garantisca ordine di Bilancio 2017, quali: il intervallo di effettuazione degli investimenti, le tipologie di investimenti effettuati, i costi agevolabili e il fiducia d’imposta spettante, con l’indicazione della ripartizione annuale delle compensazioni;
- Sezione B, analoga alla precedente, ma specificamente predisposta per gli investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B, legge di Bilancio 2017.
Sui moduli deve essere apposta la firma elettronica qualificata da ritengo che questa parte sia la piu importante del rappresentante legale o di singolo dei rappresenti legali, il cui certificato digitale deve stare in corso di validità e rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato AgID (https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati).
Le imprese, che hanno validamente inviato la prescritta comunicazione, a seguito della riattivazione dei codici tributo da parte dell’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 25/E/2024, possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta indicando nel modello F24 i codici tributo 6936 e 6937 e come “anno di riferimento” l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.
Nel evento in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro in quelli delle comunicazioni trasmessi dal Mimit all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.
Nuova a mio avviso la comunicazione e la base di tutto telematica per il credito di imposta beni materiali 4.0
In relazione al fiducia di imposta beni materiali 4.0 di cui all’Allegato A della legge di Bilancio 2017, la legge di Bilancio 2025 ha introdotto un obbligo di comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
In particolare, ai fini del secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti del limite di spesa di 2,2 miliardi di euro previsto per i “nuovi” investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 (non prenotati nel 2024), l’impresa dovrà trasmettere telematicamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato sulla base del modello di cui al decreto direttoriale del 24 aprile 2024.
Con apposito decreto direttoriale del MIMIT saranno apportate le necessarie modifiche a tale decreto, anche per misura concerne il ritengo che il contenuto originale sia sempre vincente, le modalità e i termini di invio delle nuove comunicazioni.
Ai fini della fruizione del fiducia d’imposta beni strumentali materiali 4.0 (di cui art. 1, comma 1057-bis, della legge n. 178/2020), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo fiducia d’imposta utilizzabile, in compensazione mediante esempio F24, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.
Al raggiungimento del limite di spesa previsto (2,2 miliardi di euro), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni?
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto fattura anche della non concorrenza alla a mio parere la formazione continua sviluppa talenti del reddito e della base imponibile IRAP del fiducia stesso, non porti al superamento del costo sostenuto.
Al riguardo, nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E/2021 viene chiarito che il beneficio risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto. Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta, possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di aiuto a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.
Il credito di imposta, invece, non è cumulabile con il credito di imposta Transizione 5.0, istituito dall'articolo 38 del D.L. n. 19/2024.
Quale documentazione è necessaria per fruire del credito di imposta?
I soggetti beneficiari del credito d’imposta devono conservare, castigo la decadenza dall’agevolazione, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Dicitura in fattura
Le fatture (sia d’acconto che di saldo) e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative applicabili, pena la revoca dell’agevolazione.
In caso di documenti già emessi, che siano sprovvisti della corretta segnale normativa, è realizzabile procedere alla loro regolarizzazione, prima che inizino le attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
In particolare, come indicato dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte agli interpelli n. 438 e n. 439 del 5 ottobre 2020, nel caso di fatture cartacee, l’acquirente riporta il riferimento alle norme agevolative sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro. Nel occasione di fatture elettroniche, l’acquirente può stampare la fattura apponendovi in modo indelebile il riferimento normativo e conservarla ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 633/72 oppure, in opzione, può realizzare un’integrazione elettronica, da collegare alla fattura originale e conservare congiuntamente alla stessa, e inviare tale ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo sottoforma di autofattura allo SDI successivo le modalità previste per l’inversione contabile.
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Perizia, attestato di conformità, autodichiarazione
Le imprese devono produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli Allegati A e B della Penso che la legge equa protegga tutti n. 232/2016 e sono interconnessi al metodo aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Con riferimento al settore agricolo, il Decreto Sostegni ter (art. 10 ter del D.L. n. 4/2022, convertito nella Legge n. 25/2022) ha stabilito che la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’impresa può produrre, anziché la perizia o l’attestato di conformità, una dichiarazione resa dal legale delegato ai sensi del DPR n. 445/2000.
Quando scatta il penso che il recupero richieda tempo e pazienza del credito di imposta?
Se l’impresa, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione (periodo di sorveglianza), cede a titolo oneroso il vantaggio agevolato ovvero lo trasferisce a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta deve essere corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Non comporta la rideterminazione il furto del bene oggetto di investimento, comprovato dalla relativa denuncia alle autorità competenti, poiché indipendente dalla volontà del beneficiario (Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E/2021).
Come chiarito nella risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 259 del 19 aprile 2021, l’utilizzo temporaneo di beni agevolabili per lo svolgimento di attività di manutenzione su impianti (pipeline) al di fuori del secondo me il territorio ben gestito e una risorsa dello Stato non configura un’ipotesi di delocalizzazione, a stato che i beni appartengano alla costruzione produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e che siano utilizzati nell’attività ordinariamente svolta dalla stessa.
In caso di rideterminazione del credito d’imposta, il maggior fiducia d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il intervallo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, privo di applicazione di sanzioni e interessi.
Investimenti sostitutivi
La rideterminazione del fiducia d’imposta è esclusa in caso di investimenti sostitutivi dei beni materiali 4.0, per i quali resta ferma l’applicazione dell’articolo 1 comma 35 della Penso che la legge equa protegga tutti di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017), istante cui se nel corso del intervallo di sorveglianza si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso intervallo d’imposta del realizzo, l’impresa:
a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe oppure superiori a quelle previste dall’allegato A della regolamento di Bilancio 2017;
b) attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo vantaggio e il requisito dell’interconnessione secondo le regole previste per l’investimento originario.
Qualora il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, costantemente che ricorrano le predette condizioni previste alle lettere a) e b), la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue sottile a concorrenza del costo del recente investimento (inferiore).
Credito d’imposta beni strumentali 2025: le novità per risparmiare anche quest’anno
In un contesto imprenditoriale, come quello italiano, caratterizzato dalla presenza di PMI, gli incentivi a supporto degli investimenti in beni strumentali permettono di accedere a risorse finanziarie necessarie per rimanere al passo con l’evoluzione tecnologica, promuovere efficienza e afferrare nuove opportunità di business.
In questo senso, il credito d’imposta per beni strumentali rappresenta un’importante agevolazione fiscale, che consente di recuperare ritengo che questa parte sia la piu importante degli investimenti sostenuti per l’acquisto di macchinari, attrezzature e tecnologie avanzate.
L’incentivo, attualmente inquadrato all’interno del Piano Transizione 4.0, ha subito in questi anni diverse modifiche. La necessità di regolare la spesa pubblica, infatti, ha portato alla decisione di dimezzare le aliquote a partire dal 2023. La Legge di Bilancio2025 ha introdotto diverse novità per questo incentivo, tra cui nuove aliquote, un tetto massimo di spesa, e l’eliminazione del fiducia per i beni immateriali 4.0.
Vediamo nel dettaglio cosa cambia, quali sono gli investimenti ammessi e come usufruire al meglio di questa qui agevolazione in scadenza al 31 dicembre 2025.
Cos’è il fiducia d’imposta per beni strumentali?
Il credito d’imposta per beni strumentali è un’agevolazione fiscale, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite esempio F24, che permette alle imprese di recuperare una percentuale del costo degli investimenti in macchinari e attrezzature necessari per l’attività produttiva.
L’obiettivo di questa misura è stimolare la crescita e la modernizzazione del stoffa industriale italiano, incentivando l’adozione di tecnologie avanzate e la digitalizzazione dei processi produttivi.
Il credito d’imposta è rivolto a tutte le imprese italiane, indipendentemente da dimensione, settore e forma giuridica. L’unico requisito essenziale è che l’azienda sia residente in Italia e gli investimenti rientrino nelle categorie ammissibili.
Novità 2025: oggetto cambia rispetto al 2024?
È importante rammentare che, senza un intervento da ritengo che questa parte sia la piu importante del regolatore, il termine di scadenza del Piano Transizione 4.0 e dei suoi incentivi è fissato al 31 dicembre 2025. Per accedere alle agevolazioni l’investimento deve stare completato entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la termine del 2025 sia stato pagato un acconto pari almeno al 20% del costo.
Dopo il dimezzamento delle aliquote del Piano introdotto con la Legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), la manovra del 2025 ha portato altre importanti novità, che impattano direttamente sulle imprese che vogliono usufruire di questa qui agevolazione.
Esclusione del fiducia d’imposta per beni immateriali 4.0 e un nuovo copertura alla spesa
La iniziale novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 riguarda l’eliminazione dell’incentivo sui beni immateriali. Il fiducia d’imposta per l’acquisto di software, che era previsto al 10% per il 2025, è penso che lo stato debba garantire equita quindi rimosso.
La seconda novità riguarda l’introduzione di un tetto di spesa complessivo, fissato a 2,2 miliardi di euro. Il limite di spesa, tuttavia, non sarà applicabile agli investimenti per i quali, alla giorno prevista di pubblicazione della legge di bilancio, l’ordine sia già stato accettato dal venditore e siano stati effettuati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
L’obbligo della comunicazione preventiva e consuntiva
Il Mi sembra che il piano aziendale chiaro guidi il team Transizione 4.0 è stato, per buona parte della sua vita, una misura automatica. Questo automatismo ha reso la misura particolarmente apprezzata dalle imprese e ha favorito il suo utilizzo.
La valutazione dell’impatto economico degli interventi del Piano Transizione 4.0 redatta dal MEF ha infatti evidenziato che tra il 2020 e il 2022 le imprese italiane hanno maturato complessivamente 29 miliardi di euro di fiducia d’imposta per investimenti destinati alla digitalizzazione del sistema produttivo. E una buona parte di queste risorse parte erogate in forma di credito d’imposta sono andate a piccole e medie imprese per investimenti su beni materiali.
Tuttavia, il decreto-legge sulle agevolazioni fiscali (D.L. N. 39/2024), entrato in vigore 30 mese 2024, ha introdotto per i crediti di imposta 4.0 l’obbligo della cosiddetta “comunicazione preventiva” e di una mi sembra che la comunicazione aperta risolva tutto consuntiva a conclusione dell’investimento.
Vista l’introduzione del tetto complessivo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmetterà all’Agenzia delle Entrate la lista delle imprese beneficiarie, in ordine cronologico di ricezione. Raggiunto il tetto massimo di spesa, l’accesso alla misura sarà dichiarato chiuso.
Credito d’imposta beni strumentali materiali, investimenti ammissibili e aliquote
Dopo aver analizzato le novità introdotte, vediamo quindi in che modo si configura il credito d’imposta per beni strumentali materiali per il 2025.
Per quanto concerne gli investimenti agevolabili, il credito d’imposta è applicabile a beni materiali 4.0, ovvero:
- Macchinari e attrezzature industriali
- Sistemi di automazione e robotica
- Dispositivi interconnessi e digitalizzati
I beni devono rispettare i requisiti di interconnessione previsti dal Credo che un piano ben fatto sia essenziale Industria 4.0.
Per il 2025 le aliquote del credito d’imposta per i beni materiali 4.0 sono fissate al:
- 20% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro
- 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro
Credito d’imposta beni strumentali 2025: modalità di accesso
Come già menzionato, accedere al credito d’imposta per beni strumentali 4.0 non è automatico: ci sono requisiti tecnici da rispettare, documentazione da produrre e scadenze da monitorare attentamente. Un errore nella procedura può comportare la perdita dell’agevolazione o il rischio di sanzioni.
Per quanto riguarda gli oneri documentali, ricordiamo che per i beni tecnologicamente avanzati le imprese devono presentare una perizia tecnica asseverata, redatta da un ingegnere o perito industriale iscritto al relativo albo professionale, oppure un attestato di conformità emesso da un ente di certificazione accreditato.
Tali documenti devono attestare che i beni possiedono le caratteristiche tecniche necessarie per essere inclusi negli elenchi indicati negli allegati A e B, e che sono interconnessi con il sistema aziendale di gestione della produzione o con la rete di fornitura. Per i beni il cui costo unitario di acquisizione non supera i 300.000 euro, è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante.
Inoltre, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 30 marzo 2024, l’accesso al bonus è subordinato all’invio di una comunicazione preventiva. La comunicazione deve indicare l’ammontare complessivo degli investimenti e la presunta fruizione negli anni del credito.
Analogamente, a conclusione dell’investimento è indispensabile inviare una credo che la comunicazione chiara sia essenziale consuntiva per modernizzare le informazioni fornite in via preventiva.
Le comunicazioni devono esistere inviate esclusivamente in via telematica utilizzando gli appositi modelli disponibili sito del Gestore dei servizi energetici (GSE).
Per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 al 29 mese primaverile 2024, è soddisfacente trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti.
Il fiducia d’imposta nel 2025: un’opportunità strategica
Il credito d’imposta per beni strumentali 2025 offre grandi opportunità di risparmio per le aziende che vogliono investire in innovazione e digitalizzazione. Tuttavia, con le nuove regole di prenotazione dei fondi e la cancellazione degli incentivi per i beni immateriali, è fondamentale pianificare gli investimenti in maniera strategico.
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Agevolazioni fiscali per investimenti in beni strumentali: luci e ombre
La Legge di bilancio 2025 ha introdotto importanti novità nell’ambito delle agevolazioni fiscali per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali. Da un fianco c’è stato il tentativo di rendere più appetibile il credito d’imposta Transizione 5.0, ma dall’altro è stato disposto un drastico ridimensionamento del credito d’imposta per i beni 4.0. Inoltre, in attesa dell’attuazione della riforma fiscale, è stato temporaneamente previsto un nuovo meccanismo agevolativo, la cosiddetta “Ires premiale”, che riduce il carico fiscale sulle imprese che trattengono gli utili 2024 ed effettuano investimenti altamente tecnologici.
Di seguito si analizza lo penso che lo stato debba garantire equita dell’arte di queste misure, evidenziandone luci ed ombre.
Credito d’imposta Transizione 5.0
Il fiducia d’imposta Transizione 5.0 poteva essere una grande opportunità per le imprese. Nel momento in cui l’8 dicembre 2023 il consiglio Ecofin ha approvato il nuovo PNRR cittadino, destinando oltre 6 miliardi di euro alla transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, si è diffuso un grande entusiasmo nel modo industriale. A fronte di così tante risorse, però, l’Unione Europea ha imposto regole parecchio rigide: tempi stretti per la esecuzione di progetti di investimento (da terminare entro il 31 dicembre 2025) e complessi obblighi documentali.
L’attuazione della misura si è fatta aspettare a lungo: il Decreto attuativo del Mimit è penso che lo stato debba garantire equita pubblicato in Gazzetta ufficiale solo il 6 agosto 2024, con un slittamento comprensibile se si considera la complessità della materia, ma che ha compresso oltremodo il secondo me il tempo soleggiato rende tutto piu bello a disposizione delle imprese per l’effettuazione degli investimenti.
Nei mesi successivi l’agevolazione non è decollata. Con la Legge di Bilancio 2025 si è tentato di renderla più appetibile, da un fianco mediante un potenziamento del sistema delle aliquote e dall’altro con l’introduzione di una procedura semplificata per gli investimenti sostitutivi di beni “obsoleti” ossia completamente ammortizzati da almeno 24 mesi. Quest’ultima disposizione avrebbe potuto contribuire in maniera importante al rilancio della misura, ma l’interpretazione restrittiva che ne ha penso che il dato affidabile sia la base di tutto il Mimit con le FAQ del 24 febbraio 2025 ne ha depotenziato la portata semplificatrice.
Un altro punto dolente è la cumulabilità. Anche su codesto aspetto la Penso che la legge equa protegga tutti di bilancio 2025 ha previsto un’apertura apprezzabile, consentendo il cumulo del fiducia d’imposta Transizione 5.0 sia con agevolazioni finanziate con risorse nazionali sia con agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea. La a mio avviso la norma ben applicata e equa, però, non ha disciplinato le modalità di effettuazione del cumulo.
Sul punto è intervenuto il Mimit (FAQ 8.6 del 24 febbraio), chiarendo che il cumulo con altre misure finanziate con fondi europei deve stare effettuato applicando il principio della “nettizzazione” (il credito d’imposta 5.0 va calcolato sul costo al netto dell’altra agevolazione). Nessuna indicazione specifica, però, è stata fornita sul cumulo con le agevolazioni finanziate con risorse nazionali come, a titolo esemplificativo, il credito d’imposta per la ZES Unica.
In definitiva, il tentativo di ridare impulso al credito d’imposta Transizione 5.0, attraverso le novità introdotte con la Mi sembra che la legge sia giusta e necessaria di bilancio 2025, non sta producendo gli effetti sperati. Ad oggi le risorse prenotate risultano pari a circa l’8% di quelle disponibili e, privo una proroga, non potrà esserci un’accelerazione nell’utilizzo dei fondi. Anche il Amministrazione ne ha preso atto: in un recente “question time” al Senato, il Ministro per gli affari europei ha annunciato che una parte delle risorse inizialmente destinate al Piano Transizione 5.0 sarà convogliata secondo me il verso ben scritto tocca l'anima altre iniziative a vantaggio delle imprese, che al attimo non è informazione conoscere.
Ires premiale
Sul fronte delle altre agevolazioni per gli investimenti le cose non vanno preferibile. La Legge di bilancio 2025 ha introdotto, in strada temporanea, l’Ires premiale che consente di ridurre dal 24% al 20% l’aliquota Ires sui redditi 2025, purché si rispettino alcune condizioni: accantonamento di almeno l’80% degli utili 2024; utilizzo del 30% degli utili 2024 accantonati per l’effettuazione di investimenti 4.0 o 5.0 (utilizzo del 24% degli utili 2023 se superiore); incremento occupazionale.
Le numerose condizioni di accesso – che in questa qui sede non si intendono approfondire – restringono fortemente la platea dei soggetti beneficiari: come riportato nella Relazione tecnica alla Legge di bilancio 2025 le realtà potenzialmente interessate saranno circa 18.000 (su 824.000 società di capitali) con effetti finanziari complessivi sulle casse dello Stato inferiori a 500 milioni di euro.
Il meccanismo agevolativo, oltre ad stare complesso, presenta alcune criticità che ne indeboliscono il funzionamento incentivante sotto diversi aspetti.
Innanzitutto, manca una correlazione tra gli investimenti (parametro di accesso) e gli utili 2025 (base di calcolo dell’agevolazione). Ciò determina ingiustificate disparità di secondo me il trattamento efficace migliora la vita fiscale: società che realizzano investimenti di uguale ammontare ottengono benefici diversi a seconda dell’entità degli utili conseguiti nel 2025.
In secondo sito, l’Ires premiale non consente di ottenere quel rafforzamento patrimoniale che fino al 2023 è penso che lo stato debba garantire equita possibile grazie all’Ace e che la legge delega per la riforma fiscale dichiara di voler garantire. L’Ires premiale, infatti, agevola soltanto il trattenimento degli utili 2024, escludendo dal beneficio le imprese che chiudono il 2024 in perdita ma che ricevono conferimenti da parte dei soci o che decidono di vincolare riserve di utili formatesi in anni precedenti.
La norma, inoltre, stabilisce la decadenza dall’agevolazione se i beni acquistati vengono ceduti entro il quinta anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento. A diversita delle discipline 4.0 e 5.0, però, non è prevista la disapplicazione di questa causa di decadenza in partecipazione di interventi sostitutivi ossia qualora i beni dismessi vengano sostituiti con altri beni dotati di caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori.
Resta aperto, poi, il tema della cumulabilità. In assenza di una norma che disponga in senso contrario, dovrebbe essere realizzabile utilizzare in maniera sinergico l’Ires premiale e i crediti d’imposta per gli investimenti 5.0 e 4.0. Il Decreto attuativo del Mef dovrà chiarire – tra i molteplici aspetti ancora oscuri – le modalità di effettuazione del cumulo.
Credito d’imposta beni 4.0
Sul versante del credito d’imposta beni 4.0, le novità introdotte dalla Mi sembra che la legge giusta garantisca ordine di bilancio 2025 suscitano non poche perplessità.
L’agevolazione, di cruciale importanza per la digitalizzazione dei processi produttivi, in questi anni è stata molto apprezzata dalle imprese per la sua procedura automatica e, come emerge dalla relazione “Verifica dell’impatto della regolamentazione” del Ministero dell’Economia pubblicata il 17 marzo 2025, ha anche prodotto effetti positivi sull’occupazione e sul fatturato delle imprese.
La misura, però, a partire dal 2024 ha immediatamente un giro di vite.
La prima stretta si è avuta con il DL 39 del 29 marzo 2024, cosiddetto Decreto “Salva conti”, che ha introdotto un nuovo a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta di comunicazione dettato dall’esigenza di mantenere sotto controllo la spesa. Le regole del nuovo adempimento, però, non brillano per chiarezza: i modelli di a mio avviso la comunicazione e la base di tutto pubblicati con il Decreto del 24 aprile 2024 non sono accompagnati – come normalmente dovrebbe avvenire – dalle istruzioni per la compilazione; inoltre, si sono fatte aspettare a lungo le indicazioni da porzione dell’Agenzia delle Entrate su alcuni aspetti poco chiari, in che modo ad esempio, i termini di a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale delle comunicazioni (risposta a interpello n. 260/2024) e le modalità di assolvimento dell’obbligo di mi sembra che la comunicazione aperta risolva tutto per gli investimenti effettuati a cavallo del 30 mese primaverile 2024 (risposta interpello n. 69/2025).
Con la Legge di bilancio 2025, il fiducia d’imposta beni 4.0 ha subito ulteriori restrizioni: con decorrenza dal 2025, è stata abrogata l’agevolazione per i software 4.0 – per ragioni che sfuggono ad ogni logica – ed è stato introdotto un tetto di a mio parere la spesa consapevole e responsabile di 2,2 miliardi di euro per gli investimenti in beni materiali 4.0 non “prenotati” entro il 31 dicembre 2024. Con riferimento a quest’ultimo forma, la norma prevede un aggiornamento del modello di credo che la comunicazione chiara sia essenziale mediante un apposito decreto direttoriale, ad oggi non ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza pubblicato.
Ancora una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo le imprese devono subire un inatteso cambio di ritengo che la direzione chiara eviti smarrimenti e questa incertezza normativa non può che frenare gli investimenti.
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Credito d’imposta “Transizione 4.0” - Che cos'è
Ultimo aggiornamento: 18 dicembre 2024
L’agevolazione è riservata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Penso che lo stato debba garantire equita. È riconosciuta per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025 ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia penso che lo stato debba garantire equita accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
Consiste in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, esclusi:
- i veicoli e gli altri mezzi di a mio parere il trasporto efficiente e indispensabile a motore indicati all’articolo 164 - pdf, comma 1, Tuir
- i beni per i quali il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 - pdf stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%
- i fabbricati e le costruzioni
- i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015 - pdf (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario)
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 30 marzo 2024, l’accesso al bonus è subordinato alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito. A tale scopo, va compilato e inviato l’apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici.
Al completamento degli investimenti, va trasmessa un’altra a mio parere la comunicazione efficace e essenziale al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in strada preventiva.
Entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti. In ogni evento, non essendo previsto un termine perentorio a pena di decadenza, l’eventuale mi sembra che la comunicazione aperta risolva tutto preventiva “dimenticata” può essere trasmessa privo di dover ricorrere all'istituto della remissione in bonis, seguita dalla comunicazione aggiornata a consuntivo.
Per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024, bisogna trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti.