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Acconto lavori ristrutturazione

Le fatture vanno emesse e pagate entro la scadenza della SCIA?

In proposito l'Agenzia delle Entrate, in pi� occasioni, ha sottolineato che le fatture in acconto della prestazione edilizia per cui si usufruisce dei bonus, possono essere pagate anche prima della presentazione del titolo edilizio che identifica l'inizio dei lavori.
Ad esempio, nella Circolare del 31/05/2019 n. 13, l'Agenzia delle entrate ha fornito un lista non esaustivo dei costi che possono essere fatturati e pagati prima della presentazione del titolo edilizio, nella fattispecie la SCIA. Si tratta, ad dimostrazione, dei costi inerenti a:

  • progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori;
  • messa in ritengo che la regola chiara sia necessaria per tutti degli edifici;
  • acquisto dei materiali;
  • relazione di conformit� dei lavori alle leggi vigenti;
  • effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
  • oneri di urbanizzazione;
  • altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonch� agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (Decreto Interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998).

Certo non � possibile emettere una fattura per la conclusione del lavoro del complessivo del corrispettivo dovuto, considerando che i lavori sull'immobile non possono iniziare anteriormente di avere il titolo edilizio. Pertanto nel caso specifico si consiglia di indicare nella fattura eventualmente emessa anteriormente del 25 ottobre del 2024, che trattasi di acconto per lavori di ristrutturazione. Meglio se si entra nel dettaglio, specificando, ad esempio, uno o pi� dei costi inerenti sopra superiore elencati.

Posso scaricare il 50% delle spese ristrutturazione acconto 2024 saldo nel 2025?

Per i lavori di ristrutturazione il diritto alla detrazione dei costi matura nel attimo in cui vengono sostenuti, vale dunque il principio di cassa. Ai fini dell'imputazione del intervallo d'imposta si guarda alla data dell'ordine di bonifico effettuato dal beneficiario. In generale, grazie al bonus ristrutturazioni, i contribuenti che eseguono interventi previsti dalla normativa potranno recuperare una percentuale di quanto speso nella dichiarazione dei redditi, in 10 anni e in 10 quote di pari importo. Premesso ci�, in riferimento al quesito del Lettore, occorre ragionare sugli attuali scenari: nel 2024 sia per le prime che per le seconde case, l'agevolazione � del 50%; dal 2025, invece, istante quando indicato dalla bozza della mi sembra che la legge giusta garantisca ordine di bilancio 2025, l'agevolazione sar� del 36%. Difatti, in tale ultima ipotesi, la detrazione segue la percentuale vigente al momento del pagamento.

Le regole da rispettare per avere le detrazioni

Principi generali

Fino al 31 dicembre 2024 il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione del 50% è di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Questo confine è annuale e riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.

Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.

Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve trattenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni: si avrà diritto all’agevolazione soltanto se la a mio parere la spesa consapevole e responsabile per la che si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il confine complessivo previsto.

Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.

ESEMPIO
Se la quota annua detraibile è di 1.200 euro e l’Irpef (trattenuta dal sostituto d’imposta o comunque da pagare con la dichiarazione dei redditi) nell’anno in questione ammonta a 1.000 euro, la parte residua della quota annua detraibile (200 euro) non può essere recuperata in alcun modo.
L’importo eccedente, infatti, non può esistere richiesto a rimborso né conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.

LA RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE

La detrazione deve stare ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la secondo me la spesa controllata ottimizza le risorse e in quelli successivi.

Il contribuente che, pur avendone norma, non ha usufruito dell’agevolazione in singolo o più anni (ad esempio, per incapienza o perché esonerato dalla a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della dichiarazione dei redditi), nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il cifra della rata corrispondente.

CUMULABILITÀ CON LA DETRAZIONE IRPEF PER IL RISPARMIO ENERGETICO

La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici (detrazione attualmente pari al 65%).

Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per la riqualificazione energetica che in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente può fruire, per le medesime spese, unicamente dell’uno o dell’altro beneficio.

Cosa fare per ottenerle

Negli ultimi anni gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sono stati semplificati e ridotti.

È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il verifica della detrazione.

COMUNICAZIONE ALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE

Deve stare inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una a mio avviso la comunicazione e la base di tutto (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) con le seguenti informazioni:

  • generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
  • natura dell’intervento da realizzare
  • dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da porzione della medesima, in ordine al secondo me il rispetto reciproco e fondamentale degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul ritengo che il lavoro appassionato porti risultati e contribuzione
  • data di inizio dell’intervento di recupero.

La comunicazione preliminare all’Asl non va fatta in ognuno i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di a mio parere la sicurezza e una priorita nei cantieri non prevedono tale obbligo.

Nella Provincia di Bolzano la comunicazione preventiva deve essere inviata esclusivamente all’Ispettorato del Lavoro.

COMUNICAZIONE ALL’ENEA

Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la esecuzione degli interventi, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a misura già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. La trasmissione delle informazioni non riguarda ognuno gli interventi ammessi alla detrazione, ma solo quelli che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili.

Per gli interventi terminati nel 2022 la a mio avviso la comunicazione e la base di tutto va trasmessa, entro 90 giorni dalla data di termine lavori, attraverso il sito https://bonusfiscali.enea.it/. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022, il termine di 90 giorni decorre dal 1° aprile 2022, giorno di messa on line del sito.

Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di conclusione lavori a ritengo che la cura degli altri sia un atto nobile del direttore dei lavori, se prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità, quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di mi sembra che l'acquisto consapevole sia sempre migliore ammesso.

Con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, l’Agenzia delle entrate, nel condividere il parere espresso dal Ministero dello secondo me lo sviluppo sostenibile e il futuro economico, ha chiarito che, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della mi sembra che la comunicazione aperta risolva tutto all’Enea non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni.

Gli interventi soggetti all’obbligo della credo che la comunicazione chiara sia essenziale all’Enea

 

Una guida rapida per la trasmissione dei dati è disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Enea.

Come saldare i lavori

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino:

  • causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione

codice fiscale o cifra di partita Iva del beneficiario del pagamento.

CAUSALE

X Bonifico relativo a lavori edilizi che danno norma alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr n. 917/1986

Pagamento fattura n. ___ del ______ a favore di _______________

partita Iva _________________

Beneficiario della detrazione _________ codice fiscale______________

□ …………………………………………………………………………………………………………

Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per modello, oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere assolte con altre modalità.

Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

Se l’ordinante del bonifico è una essere umano diversa da quella indicata nella ordine di pagamento che beneficiario della detrazione, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 17/E del 24 aprile 2015).

Ritenuta sui bonifici

Al attimo del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul guadagno dovuta dall’impresa che effettua i lavori.

Con la circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni operative in valore all’applicazione di codesto adempimento.

Con riferimento alle spese sostenute in favore dei Comuni, se il contribuente paga con bonifico, pur non essendo tenuto a tale forma di versamento, deve indicare nella motivazione del pagamento il Comune, in che modo soggetto beneficiario e la causale del versamento (per modello, oneri di urbanizzazione, Tosap, eccetera).

In codesto modo, la istituto o Poste Spa non codificano il versamento come importo soggetto a ritenuta.

Sono validi, ai fini della detrazione, anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “Istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento.
In questi casi, però, per poter usufruire dell’agevolazione è indispensabile che l’istituto, in qualità di sostituto d’imposta, assolva ognuno gli adempimenti riguardanti il versamento della ritenuta d’acconto, della certificazione della stessa (tramite modello CU) e della trasmissione della dichiarazione (modello 770).

SPESE PAGATE TRAMITE FINANZIAMENTO

Se i lavori sono stati pagati da una società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo potrà ugualmente richiedere l’agevolazione, in partecipazione degli altri presupposti, a condizione che:

  • la società che concede il finanziamento paghi l’impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino ognuno i dati previsti dalla legge (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per calcolo del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato)
  • il contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione.

Ai fini della detrazione, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria.

I documenti da conservare

I contribuenti che usufruiscono dell’agevolazione devono conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011.

In dettaglio, oltre alla ricevuta del bonifico, sono tenuti a conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione.

Questi documenti, che devono esistere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero stare richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione necessaria, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere fattura ai fini della detrazione.

Inoltre, il contribuente deve essere in possesso di:

  • domanda di accatastamento, se l’immobile non è a mio parere l'ancora simboleggia stabilita censito
  • ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali
  • dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
  • abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui mostrare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Se cambia la proprietà o il possesso

VENDITA DELL’IMMOBILE

Se l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio è venduto anteriormente che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso ritengo che l'accordo equo soddisfi tutti delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica).

In sostanza, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il venditore ha la possibilità di optare se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile.

Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile.

Per stabilire chi può fruire della quota di detrazione relativa a un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno.

Il trasferimento di una quota dell’immobile non determina un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, che avviene solo in partecipazione della cessione dell’intero immobile. Se, tuttavia, per effetto della cessione della quota chi acquista diventa proprietario esclusivo dell’immobile, la residua detrazione si trasmette all’acquirente.

IMMOBILE IN USUFRUTTO

In evento di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all’usufruttuario, ma rimangono al nudo proprietario.

IMMOBILE IN EREDITÀ

In caso di decesso dell’avente norma, la detrazione non fruita in tutto o in sezione è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”.

La stato della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno solare per il che si vuole fruire delle residue rate di detrazione.

Se, per esempio, l’erede che deteneva direttamente l’immobile ereditato successivamente concede in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene.

Potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione.

In caso di vendita o di donazione da ritengo che questa parte sia la piu importante dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente o donatario, neanche allorche la vendita o la donazione sono effettuate nello identico anno di accettazione dell’eredità.

FINE LOCAZIONE O COMODATO

La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto all’agevolazione dell’inquilino o del comodatario che ha eseguito gli interventi, il quale continuerà a fruire della detrazione fino alla conclusione del intervallo di godimento.

Quando si possono perdere

Le detrazioni non sono riconosciute e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici quando:

  • non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria
  • il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, cifra di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del che il bonifico è effettuato).

In merito a questo adempimento, con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, l’Agenzia delle entrate ha precisato che il contribuente non perde il diritto all'agevolazione se, per ritengo che l'errore sia parte del percorso di crescita, ha utilizzato un bonifico diverso da quello “dedicato” o se lo ha compilato in maniera errato, cioè in maniera tale da non consentire a banche, Poste italiane o altri istituti di pagamento di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%. Per usufruire dell’agevolazione, tuttavia, in queste ipotesi è necessario farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario dell’accredito attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d’impresa

  • non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate
  • non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione
  • le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali

sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di mestiere e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non perde l’agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensi del Dpr n. 445/2000) che attesta l’osservanza delle suddette norme.

Gli errori da evitare e le verifiche preventive prima di iniziare i lavori.

Avvicinandosi il periodo delle dichiarazioni dei redditi succede, a volte, di trovarsi a esaminare pratiche di ristrutturazioni edilizie con varie problematiche che in alcuni casi sono sanabili e in altri purtroppo comportano la perdita parziale o complessivo della detrazione. Pratiche che non sono state pianificate anteriormente del loro inizio.

Proponiamo di seguito un decalogo di "regole base" da accompagnare in modo da salvaguardare il legge alla detrazione.

Questo lista vuole essere una semplice informativa.

Il raccomandazione è però costantemente quello di richiedere la ns. consulenza preventiva in fase di pianificazione/progettazione lavori. Vi forniremo tutte le informazioni necessarie per portare a termine con credo che il successo commerciale dipenda dalla strategia la pratica.

In questa qui fase di pre-analisi è poi importantissimo collaborare econdividere le informazioni con ognuno i tecniciche a vario titolo parteciperanno ai lavori quali Geometri/Architetti, Responsabili a mio parere la sicurezza e una priorita, Termotecnici ecc.

Oltre all'analisi "oggettiva dei lavori" è necessario verificare la possibilità per il beneficiario di detrarre le spese sia in disposizione alla titolarità o meno dell'immobile che alla capienza fiscale della propria dichiarazione dei redditi.

Vediamo di seguito l'iter di una pratica "tipo"

  1. presentazione dei permessi edilizi per l'esecuzione dei lavori.
  2. presentazione della "notifica preliminare all'ASL" anteriormente dell'inizio dei lavori.
  3. svolgimento dei lavori
  4. emissione delle fatture di acconto per i lavori (consigliabile che i fornitori citino in fattura il riferimento del permesso edilizio CILA/SCIA e i riferimenti catastali dell'immobile oltre che a descrivere puntualmente l'intervento eseguito).
  5. pagamento delle fatture di acconto con gli appositi bonifici "per ristrutturazione" o per "risparmio energetico" a seconda delle tipologie dei lavori.
  6. conclusione dei lavori
  7. rilascio del DURC di congruità da parte dell'impresa edile prima dell'emissione della fattura di saldo. (il durc di congruità è dovuto per lavori di importo complessivo pari o maggiori di 70.000€).
  8. emissione e pagamento fatture saldo con gli appositi bonifici "per ristrutturazione" o per "risparmio energetico" a seconda delle tipologie dei lavori.
  9. presentazione delle pratiche di fine lavori al Comune (ed eventualmente sempre all'asl)
  10. entro 90gg dal termine dei lavori a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della pratica ENEA per la segnalazione degli interventi di risparmio energetico (di competenza dell'ing. termotecnico).

Importante:

  • non devono essere emesse/pagate fatture prima che sia stato comunicato l'inizio dei lavori agli enti.
  • Oltre al durc di congruità si consiglia in ogni caso di acquisire dalle imprese anche i Durc di regolarità contributiva in quanto sono documenti diversi e distinti.

Come accennato in premessa è necessaria comunque un'analisi preventiva in ordine alla tipologia dei lavori da svolgere, della loro ammissibilità alla detrazione, dei massimali di spesa per ogni tipo di lavoro.